Art. 9 
 
  1. All'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3634/2007 e'  aggiunto  il  seguente  articolo  «4-bis.  Al  fine  di
garantire l'eradicazione della brucellosi in provincia di  Caserta  e
nelle zone limitrofe, il Commissario delegato predispone un  progetto
per l'implementazione delle misure di corretta prassi  igienica,  per
la prevenzione delle malattie, il miglioramento del benessere animale
e  delle  produzioni  zootecniche  negli  allevamenti  bufalini,   in
conformita'  con  gli  orientamenti   espressi   in   materia   dalla
Commissione europea». 
  2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3634/2007, e successive modifiche ed integrazioni, le
parole «agli stessi e' riconosciuto il solo trattamento di  missione»
e'  sostituito  dal  seguente  «agli  stessi   e'   riconosciuto   il
trattamento di missione se residente fuori regione». 
  3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3634/2007, le  parole  «fino  ad  un  massimo  di  20
unita'» sono sostituite dalle seguenti «fino  ad  un  massimo  di  30
unita'». 
  4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3634/2007 e' aggiunto il seguente alinea: 
    «- dalle Aziende sanitarie locali della regione Campania». 
  5. All'art. 2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente  comma
«1-bis. Il comando del personale di cui al comma 1 e' disposto previo
assenso degli interessati anche in deroga alla normativa  vigente  in
materia di mobilita' nel  rispetto  dei  termini  perentori  previsti
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  6. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3634/2007 le parole «nel limite  massimo  di  50  ore
mensili pro-capite, ovvero un'indennita' mensile pari  al  30%»  sono
sostituite dalle seguenti «nel  limite  massimo  di  60  ore  mensili
forfettarie pro-capite, ovvero un'indennita' mensile pari al 50%». 
  7. All'art. 2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente  comma
«2-bis. Al personale di cui al comma 1 e'  altresi'  riconosciuto  il
trattamento economico di missione, ove spettante, secondo la  vigente
normativa». 
  8. All'art. 7  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente  comma
«5-bis. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'art.  4-bis  si
provvede a valere sulle risorse FAS assegnate alla regione  Campania,
nel limite massimo di euro 20.000.000,00».