Art. 9 1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e' aggiunto il seguente articolo «4-bis. Al fine di garantire l'eradicazione della brucellosi in provincia di Caserta e nelle zone limitrofe, il Commissario delegato predispone un progetto per l'implementazione delle misure di corretta prassi igienica, per la prevenzione delle malattie, il miglioramento del benessere animale e delle produzioni zootecniche negli allevamenti bufalini, in conformita' con gli orientamenti espressi in materia dalla Commissione europea». 2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «agli stessi e' riconosciuto il solo trattamento di missione» e' sostituito dal seguente «agli stessi e' riconosciuto il trattamento di missione se residente fuori regione». 3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, le parole «fino ad un massimo di 20 unita'» sono sostituite dalle seguenti «fino ad un massimo di 30 unita'». 4. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 e' aggiunto il seguente alinea: «- dalle Aziende sanitarie locali della regione Campania». 5. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma «1-bis. Il comando del personale di cui al comma 1 e' disposto previo assenso degli interessati anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007 le parole «nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero un'indennita' mensile pari al 30%» sono sostituite dalle seguenti «nel limite massimo di 60 ore mensili forfettarie pro-capite, ovvero un'indennita' mensile pari al 50%». 7. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma «2-bis. Al personale di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuto il trattamento economico di missione, ove spettante, secondo la vigente normativa». 8. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma «5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4-bis si provvede a valere sulle risorse FAS assegnate alla regione Campania, nel limite massimo di euro 20.000.000,00».