Art. 2 
 
  1. I cani di proprieta' di persone residenti nel  territorio  della
regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri
territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento  e
Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione
antirabbica precontagio secondo  le  istruzioni  del  produttore  del
vaccino utilizzato. 
  2. E' consigliata la vaccinazione antirabbica precontagio di gatti,
furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie  sensibili
presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia  e  della
provincia di Belluno e di altri  territori  della  regione  Veneto  e
delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio. 
  3. Al fine di accelerare le operazioni di vaccinazione dei cani  di
proprieta' le regioni e province autonome,  previo  accordo  con  gli
Ordini veterinari provinciali, possono avvalersi anche di  veterinari
liberi professionisti. 
  4. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente art. 1 e
al presente articolo sono a carico dei proprietari degli animali.