Art. 5 1. E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di altri territori della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio. 2. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente comma 1 sono a carico dei proprietari degli animali.