Art. 5 
 
  1. E' resa obbligatoria  la  vaccinazione  antirabbica  precontagio
degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel  territorio
della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno e di
altri territori della regione Veneto e  delle  province  autonome  di
Trento e Bolzano a rischio di contagio. 
  2. I costi relativi alla vaccinazione di cui al precedente comma  1
sono a carico dei proprietari degli animali.