Art. 6 1. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art. 8 sono individuate le zone da sottoporre a campagna di vaccinazione orale delle volpi stabilendone l'ampiezza secondo le modalita' previste dal rapporto del Comitato scientifico sulla sanita' animale e il benessere animale della Commissione europea riguardante «La vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia» del 23 ottobre 2002. Nelle aree prive di efficaci barriere naturali le zone di vaccinazione dovranno essere calcolate con un raggio di almeno 50 chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per le modalita' di spargimento delle esche si dovra' privilegiare il piu' possibile la diffusione mediante mezzo aereo.