Art. 6 
 
  1. Nell'ambito del coordinamento di cui al successivo art.  8  sono
individuate le zone da sottoporre a campagna  di  vaccinazione  orale
delle volpi stabilendone l'ampiezza secondo le modalita' previste dal
rapporto  del  Comitato  scientifico  sulla  sanita'  animale  e   il
benessere  animale  della   Commissione   europea   riguardante   «La
vaccinazione orale delle volpi contro la rabbia» del 23 ottobre 2002.
Nelle  aree  prive  di  efficaci  barriere  naturali   le   zone   di
vaccinazione dovranno essere calcolate con un  raggio  di  almeno  50
chilometri a partire dal fronte di avanzamento della malattia. Per le
modalita' di spargimento delle esche si dovra' privilegiare  il  piu'
possibile la diffusione mediante mezzo aereo.