Art. 7 
 
  1. Le competenti Autorita' regionali  e  provinciali,  ivi  incluse
quelle  i  cui  territori  confinano   con   le   zone   interessate,
intensificano  l'attivita'  di  monitoraggio  e  sorveglianza   degli
animali selvatici. Tutte le volpi abbattute o  trovate  morte  e  gli
altri animali selvatici sensibili rinvenuti morti o abbattuti perche'
sospetti dovranno essere sottoposti a  test  per  la  diagnosi  della
rabbia. 
  2. In aggiunta al monitoraggio di cui al  comma  precedente  dovra'
essere valutata la possibilita'  di  realizzare,  sentito  l'Istituto
superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale,  un  prelievo
attivo della popolazione volpina.