Art. 7 1. Le competenti Autorita' regionali e provinciali, ivi incluse quelle i cui territori confinano con le zone interessate, intensificano l'attivita' di monitoraggio e sorveglianza degli animali selvatici. Tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici sensibili rinvenuti morti o abbattuti perche' sospetti dovranno essere sottoposti a test per la diagnosi della rabbia. 2. In aggiunta al monitoraggio di cui al comma precedente dovra' essere valutata la possibilita' di realizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un prelievo attivo della popolazione volpina.