Art. 8 
 
  1. Nell'ambito dell'attivita' dell'Unita' centrale di crisi di  cui
al decreto ministeriale 7 marzo 2008 e' attivato un coordinamento tra
le regioni e province autonome interessate, il Ministero del  lavoro,
della salute e delle politiche  sociali  e  il  Centro  di  referenza
nazionale per la rabbia, con il compito di  definire  i  territori  a
rischio, le zone e le modalita' di vaccinazione e eventuali ulteriori
misure di controllo. 
  2. Il Centro di referenza nazionale  per  la  rabbia  predispone  e
presenta al coordinamento di cui al comma 1, un  piano  triennale  di
eradicazione  della  rabbia  da  presentare  per  la   richiesta   di
cofinanziamento comunitario ai sensi della  decisione  del  Consiglio
2009/470/CE del 25 maggio 2009. 
  3. Le misure previste  dalla  presente  ordinanza  verranno  estese
anche ad altre regioni e province  autonome  eventualmente  coinvolte
dalla  diffusione  della  malattia  e  sulla  base  della  situazione
epidemiologica della malattia stessa. 
  4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente
ordinanza  e'  assicurata  dai  Servizi  veterinari   delle   Aziende
sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le
Forze dell'ordine.