Art. 8 1. Nell'ambito dell'attivita' dell'Unita' centrale di crisi di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008 e' attivato un coordinamento tra le regioni e province autonome interessate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Centro di referenza nazionale per la rabbia, con il compito di definire i territori a rischio, le zone e le modalita' di vaccinazione e eventuali ulteriori misure di controllo. 2. Il Centro di referenza nazionale per la rabbia predispone e presenta al coordinamento di cui al comma 1, un piano triennale di eradicazione della rabbia da presentare per la richiesta di cofinanziamento comunitario ai sensi della decisione del Consiglio 2009/470/CE del 25 maggio 2009. 3. Le misure previste dalla presente ordinanza verranno estese anche ad altre regioni e province autonome eventualmente coinvolte dalla diffusione della malattia e sulla base della situazione epidemiologica della malattia stessa. 4. La vigilanza sull'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza e' assicurata dai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti in collaborazione con le Forze dell'ordine.