Art. 3 
  Al nominato commissario governativo sono attribuiti  i  poteri  del
consiglio  di  amministrazione,  con  il  compito  di  provvedere  ad
introdurre nello statuto la previsione di  cui  all'art.  2545-quater
del codice civile,  al  pagamento  del  contributo  biennale  dovuto,
all'aggiornamento del libro soci e al rinnovo delle cariche sociali.