Art. 2 
 
 
             Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009 
 
  1. Ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n.  1234/2007
e dell'art. 93 del regolamento (CE)  n.  1580/2007,  le  regioni  con
livello di  organizzazione  inferiore  al  20%  sono  le  Marche,  la
Toscana, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia,  la  Calabria,
la Sicilia, la Sardegna e l'Umbria. 
  2. L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-sexies  del
regolamento (CE) n. 1234/2007, e' concesso,  per  l'anno  2009,  alle
organizzazioni di produttori che soddisfano le condizioni di  cui  ai
successivi commi 3, 4, 5  e  6,  per  un  importo  pari  all'80%  dei
contributi finanziari effettivamente versati dagli aderenti  o  dalle
medesime organizzazioni e nei limiti di € 42.649.630,00. 
  3. Potranno beneficiare dell'aiuto finanziario  nazionale  solo  le
organizzazioni  di  produttori  che  risultano  inserite  nell'elenco
allegato alla domanda di autorizzazione del 30 gennaio 2009, n.  737,
sulla quale si e' espressa favorevolmente la Commissione  europea,  e
nei limiti degli importi autorizzati dalla stessa, salvo  i  casi  di
rettifica ai sensi dell'art. 149 del regolamento (CE) n. 1580/2007. 
  4. Le organizzazioni di produttori che non hanno ancora  provveduto
all'implementazione  del  programma  operativo  contestualmente  alla
presentazione dell'annualita' 2009, potranno utilizzare la  procedura
della modifica in corso d'anno; per le organizzazioni  di  produttori
che proseguono fino ad esaurimento i  programmi  operativi  approvati
con  il  regolamento  (CE)   n.   2200/96,   la   modifica   comporta
automaticamente il passaggio al nuovo regime. 
  5. Gli interventi  che  dovranno  essere  realizzati  con  i  fondi
dell'aiuto finanziario nazionale devono tendere all'incremento  della
concentrazione dell'offerta e della base sociale  in  dette  regioni,
essendo  tale  aiuto   finalizzato   ad   elevare   il   livello   di
organizzazione delle regioni  in  cui  tale  livello  e'  considerato
scarso ai sensi dell'art. 96 del regolamento (CE)  n.  1580/2007.  In
particolare, gli interventi ammessi dovranno riferirsi agli obiettivi
n. 2 e n. 7 ed alle corrispondenti misure, indicati nella tabella 3.1
della   Strategia   nazionale   2009-2013,   adottata   con   decreto
ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, anche per  consentire  il
monitoraggio  dell'efficacia  di  quanto   realizzato   con   l'aiuto
medesimo. 
  6. L'aiuto finanziario nazionale concesso per il 2009  in  aggiunta
al fondo di esercizio del medesimo  anno,  non  puo'  in  alcun  modo
sostituire i contributi di competenza dei soci. 
  7. Per la corretta gestione dell'aiuto  finanziario  nazionale,  le
procedure relative ai controlli, alla rendicontazione delle  spese  e
ai pagamenti alle organizzazioni di  produttori,  seguono  le  stesse
regole generali stabilite per il programma operativo e  il  fondo  di
esercizio. 
  8. Gli organismi pagatori, verificata la sussistenza dei  requisiti
richiesti  e  accertato  il  rispetto  delle   condizioni   previste,
provvederanno all'erogazione dell'aiuto finanziario  nazionale  entro
il 15 ottobre 2010, in conformita' agli  articoli  da  70  a  73  del
regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art.
116, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 
  9. L'Agea assicura gli adempimenti di cui al decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze - I.G.R.U.E  del  27  luglio  2009,  n.
31/2009, richiamato nelle premesse, secondo le modalita' e i  termini
ivi indicati. 
  10. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
provvedera',  entro  il  1°  gennaio  2011,  a  formulare   specifica
richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario
nazionale effettivamente erogato nelle  regioni  aventi  diritto,  ai
sensi del paragrafo 1, dell'art. 103-sexies, del regolamento (CE)  n.
1234/2007. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 ottobre 2009 
 
                                                    Il Ministro: Zaia 
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 
Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 127