Art. 2 Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2009 1. Ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, le regioni con livello di organizzazione inferiore al 20% sono le Marche, la Toscana, l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Sardegna e l'Umbria. 2. L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, e' concesso, per l'anno 2009, alle organizzazioni di produttori che soddisfano le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, per un importo pari all'80% dei contributi finanziari effettivamente versati dagli aderenti o dalle medesime organizzazioni e nei limiti di € 42.649.630,00. 3. Potranno beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale solo le organizzazioni di produttori che risultano inserite nell'elenco allegato alla domanda di autorizzazione del 30 gennaio 2009, n. 737, sulla quale si e' espressa favorevolmente la Commissione europea, e nei limiti degli importi autorizzati dalla stessa, salvo i casi di rettifica ai sensi dell'art. 149 del regolamento (CE) n. 1580/2007. 4. Le organizzazioni di produttori che non hanno ancora provveduto all'implementazione del programma operativo contestualmente alla presentazione dell'annualita' 2009, potranno utilizzare la procedura della modifica in corso d'anno; per le organizzazioni di produttori che proseguono fino ad esaurimento i programmi operativi approvati con il regolamento (CE) n. 2200/96, la modifica comporta automaticamente il passaggio al nuovo regime. 5. Gli interventi che dovranno essere realizzati con i fondi dell'aiuto finanziario nazionale devono tendere all'incremento della concentrazione dell'offerta e della base sociale in dette regioni, essendo tale aiuto finalizzato ad elevare il livello di organizzazione delle regioni in cui tale livello e' considerato scarso ai sensi dell'art. 96 del regolamento (CE) n. 1580/2007. In particolare, gli interventi ammessi dovranno riferirsi agli obiettivi n. 2 e n. 7 ed alle corrispondenti misure, indicati nella tabella 3.1 della Strategia nazionale 2009-2013, adottata con decreto ministeriale n. 3417 del 25 settembre 2008, anche per consentire il monitoraggio dell'efficacia di quanto realizzato con l'aiuto medesimo. 6. L'aiuto finanziario nazionale concesso per il 2009 in aggiunta al fondo di esercizio del medesimo anno, non puo' in alcun modo sostituire i contributi di competenza dei soci. 7. Per la corretta gestione dell'aiuto finanziario nazionale, le procedure relative ai controlli, alla rendicontazione delle spese e ai pagamenti alle organizzazioni di produttori, seguono le stesse regole generali stabilite per il programma operativo e il fondo di esercizio. 8. Gli organismi pagatori, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e accertato il rispetto delle condizioni previste, provvederanno all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale entro il 15 ottobre 2010, in conformita' agli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art. 116, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 9. L'Agea assicura gli adempimenti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - I.G.R.U.E del 27 luglio 2009, n. 31/2009, richiamato nelle premesse, secondo le modalita' e i termini ivi indicati. 10. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedera', entro il 1° gennaio 2011, a formulare specifica richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente erogato nelle regioni aventi diritto, ai sensi del paragrafo 1, dell'art. 103-sexies, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2009 Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 127