Art. 3 
 
  1. La conservazione di sangue cordonale, per le  finalita'  di  cui
all'art. 2, commi 1, 2 e 3 e 7  e'  consentita  presso  le  strutture
trasfusionali pubbliche,  nonche'  quelle  individuate  dall'art.  23
della legge n. 219/2005 e presso le strutture di cui all'accordo  del
10  luglio  2003,  autorizzate  ed   accreditate   ai   sensi   delle
disposizioni normative vigenti. 
  2. E' vietata l'istituzione  di  banche  per  la  conservazione  di
sangue da cordone  ombelicale  presso  strutture  sanitarie  private,
anche accreditate, ed ogni forma di pubblicita' alle stesse connessa. 
    Roma, 18 novembre 2009 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 96