Art. 2 
 
  1. Dal 1° febbraio 2010  il  Sindaco  del  comune  di  L'Aquila  e'
nominato Vice-Commissario vicario del  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione ed e' autorizzato ad  aprire  un'apposita  contabilita'
speciale. 
  2. Il Sindaco del  comune  di  L'Aquila,  avvalendosi  anche  della
Struttura di missione di cui all'art. 4, predispone, d'intesa con  il
Presidente della regione Abruzzo  -  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'art. 4, comma  2  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
sentito il Presidente della Provincia  e  d'intesa  con  quest'ultimo
nelle materie di sua competenza, la ripianificazione  del  territorio
comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica, la riqualificazione dell'abitato nonche'  l'armonica
ricostituzione  del  tessuto  urbano  abitativo  e  produttivo  e  la
ricostruzione del centro storico, ai sensi dell'art. 2, comma  12-bis
e dell'art. 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge. 
  3. La ripianificazione del territorio di cui al comma 2 tiene conto
degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E., che
il Vice-Commissario vicario gestisce a far data dal 1° febbraio 2010,
fermo restando il completamento degli stessi in capo al  Dipartimento
della protezione civile mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie
all'uopo stanziate. 
  4. In particolare il Vice-Commissario vicario assicura  continuita'
alle attivita' poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77,  consentendo  al  Dipartimento  della  protezione
civile il completamento delle attivita' inerenti  alla  realizzazione
dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso  scolastico
provvisorio (MUSP) nella citta' dell'Aquila. 
  5. I sindaci di cui all'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77, assicurano, d'intesa con il Commissario  delegato
- Presidente della  regione  Abruzzo,  sentito  il  Presidente  della
Provincia  e  d'intesa  con  quest'ultimo  nelle   materie   di   sua
competenza, la ripianificazione del territorio comunale, tenuto conto
del completamento delle attivita' inerenti la realizzazione dei MAP e
dei MUSP  nel  proprio  territorio  a  cura  del  Dipartimento  della
protezione civile, nell'ambito della  ripianificazione  del  medesimo
territorio,  definendo  le  linee   di   indirizzo   strategico   per
assicurarne   la   ripresa   socio-economica,   la   riqualificazione
dell'abitato e  garantendo  un'armonica  ricostituzione  del  tessuto
urbano abitativo e produttivo e ricostruzione del centro  storico  di
cui all'art. 2, comma 12-bis e all'art. 14, comma  5-bis,  del  sopra
citato decreto-legge. 
  6. Al fine di assicurare ogni efficace sinergia nelle iniziative di
cui  alla  presente  ordinanza,   il   Presidente   della   Provincia
dell'Aquila continua a svolgere le  funzioni  di  soggetto  attuatore
gia' assegnate con le ordinanze  di  protezione  civile  indicate  in
premessa, nonche' per tutti gli interventi  di  competenza  dell'ente
Provincia.