Art. 2 1. Dal 1° febbraio 2010 il Sindaco del comune di L'Aquila e' nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione ed e' autorizzato ad aprire un'apposita contabilita' speciale. 2. Il Sindaco del comune di L'Aquila, avvalendosi anche della Struttura di missione di cui all'art. 4, predispone, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato nonche' l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la ricostruzione del centro storico, ai sensi dell'art. 2, comma 12-bis e dell'art. 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge. 3. La ripianificazione del territorio di cui al comma 2 tiene conto degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E., che il Vice-Commissario vicario gestisce a far data dal 1° febbraio 2010, fermo restando il completamento degli stessi in capo al Dipartimento della protezione civile mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo stanziate. 4. In particolare il Vice-Commissario vicario assicura continuita' alle attivita' poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, consentendo al Dipartimento della protezione civile il completamento delle attivita' inerenti alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP) nella citta' dell'Aquila. 5. I sindaci di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assicurano, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, tenuto conto del completamento delle attivita' inerenti la realizzazione dei MAP e dei MUSP nel proprio territorio a cura del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della ripianificazione del medesimo territorio, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e ricostruzione del centro storico di cui all'art. 2, comma 12-bis e all'art. 14, comma 5-bis, del sopra citato decreto-legge. 6. Al fine di assicurare ogni efficace sinergia nelle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Provincia dell'Aquila continua a svolgere le funzioni di soggetto attuatore gia' assegnate con le ordinanze di protezione civile indicate in premessa, nonche' per tutti gli interventi di competenza dell'ente Provincia.