Art. 3 
 
  1. Per  assicurare  un  adeguato  supporto  tecnico  ed  operativo,
nonche' di  coordinamento  istituzionale  per  lo  svolgimento  delle
attivita'  previste  dalla  presente  ordinanza  e  per  le  esigenze
derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per
la  ricostruzione  e'  autorizzato   a   costituire,   con   apposito
provvedimento, una Struttura tecnica di  missione,  composta  da  non
piu' di trenta unita'  di  personale  di  cui  quindici  unita'  gia'
previste dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009. 
  2. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente  della
regione Abruzzo si avvale  di  una  Commissione  tecnico  scientifica
nominata con proprio decreto e composta dai  cinque  esperti  di  cui
all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito  di
prestare   alta   consulenza   nella   risoluzione    dei    problemi
amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza
e della legalita', che sorgono nel corso  delle  attivita'  poste  in
essere dalla Struttura tecnica di missione. 
  3. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di  una
segreteria cui afferiscono un numero di unita' non  superiore  a  tre
prescelte   dallo   stesso    Commissario,    anche    fra    esterni
all'amministrazione.