Art. 3 1. Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonche' di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attivita' previste dalla presente ordinanza e per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione e' autorizzato a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura tecnica di missione, composta da non piu' di trenta unita' di personale di cui quindici unita' gia' previste dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009. 2. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico scientifica nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalita', che sorgono nel corso delle attivita' poste in essere dalla Struttura tecnica di missione. 3. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una segreteria cui afferiscono un numero di unita' non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all'amministrazione.