Art. 4 1. La Struttura tecnica di missione supporta il Commissario delegato nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell'area colpita dagli eventi sismici della regione Abruzzo, adiuvandolo per le funzioni di sintesi e di coordinamento, nonche' di garanzia della trasparenza e della conformita' alla normativa vigente delle attivita' da svolgere in collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nei processi propri della ricostruzione, nonche' per fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti. 2. In particolare, la Struttura tecnica di missione svolge funzioni di assistenza al Commissario per: la ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; l'istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di pianificazione degli interventi sul territorio; l'istruttoria e proposta sul piano economico, giuridico e territoriale dei singoli progetti pubblici e dei progetti integrati di ambito; la tracciabilita', monitoraggio e trasparenza degli interventi; il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche sotto il profilo finanziario e procedurale nonche' individuazione delle criticita' e delle relative soluzioni. 3. Nell'ambito delle attivita' della ricostruzione, per i profili attinenti ai centri storici, la Struttura tecnica di missione coadiuva i comuni che lo richiedono. 4. Con provvedimento del Commissario delegato per la ricostruzione e' nominato il coordinatore della Struttura tecnica di missione, al quale e' riconosciuto il trattamento economico gia' in godimento con la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione.