Art. 4 
 
  1.  La  Struttura  tecnica  di  missione  supporta  il  Commissario
delegato  nella  definizione  delle  strategie  di  ricostruzione   e
rilancio  dell'area  colpita  dagli  eventi  sismici  della   regione
Abruzzo, adiuvandolo per le funzioni di sintesi e  di  coordinamento,
nonche' di  garanzia  della  trasparenza  e  della  conformita'  alla
normativa vigente delle attivita' da svolgere in collaborazione con i
diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti  nei  processi
propri  della  ricostruzione,  nonche'  per  fornire  il   necessario
supporto tecnico-amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti. 
  2. In particolare, la Struttura tecnica di missione svolge funzioni
di assistenza al Commissario per: 
    la ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili
per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; 
    l'istruttoria di  atti  di  programmazione  delle  risorse  e  di
pianificazione degli interventi sul territorio; 
    l'istruttoria  e  proposta  sul  piano  economico,  giuridico   e
territoriale dei singoli progetti pubblici e dei  progetti  integrati
di ambito; 
    la tracciabilita', monitoraggio e trasparenza degli interventi; 
    il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche sotto  il
profilo  finanziario  e  procedurale  nonche'  individuazione   delle
criticita' e delle relative soluzioni. 
  3. Nell'ambito delle attivita' della ricostruzione, per  i  profili
attinenti  ai  centri  storici,  la  Struttura  tecnica  di  missione
coadiuva i comuni che lo richiedono. 
  4. Con provvedimento del Commissario delegato per la  ricostruzione
e' nominato il coordinatore della Struttura tecnica di  missione,  al
quale e' riconosciuto il trattamento economico gia' in godimento  con
la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione.