Art. 5 
 
  1. La Struttura tecnica di missione e' composta fino ad un  massimo
di  quindici   unita'   da   personale   proveniente   da   pubbliche
amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando  o
distacco, previo assenso degli  interessati,  anche  in  deroga  alla
vigente normativa generale in materia di mobilita' nel  rispetto  dei
termini perentori previsti dall'art. 17, comma  14,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di
appartenenza degli oneri relativi  al  trattamento  fondamentale.  Le
restanti  unita'  possono  essere  assunte  con  contratti  a   tempo
determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del  decreto  legislativo
n.  165  del  2001  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni.
L'utilizzo del personale comandato  e  del  personale  estraneo  alla
pubblica amministrazione avviene con modalita' di  durata  annuale  e
comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza. 
  2. Al personale della Struttura tecnica di  missione,  appartenente
ai ruoli di pubbliche amministrazioni, puo'  essere  riconosciuto  un
compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente  reso
fino ad un  massimo  di  70  ore  mensili  pro-capite.  Al  personale
dirigenziale applicato presso la Struttura tecnica di missione, ferma
rimanendo la permanenza  del  trattamento  economico  fondamentale  a
carico  dell'amministrazione  di  appartenenza,  e'  riconosciuta  la
maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento. 
  3. Al personale di cui al comma 2, ove non residente nella  regione
Abruzzo, e' altresi' corrisposto il trattamento di missione dal luogo
della sede di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, fino al 31
marzo 2010. 
  4.  Il  contingente  di  personale   assunto   con   contratto   di
collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi dell'art. 10, comma
2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  15
aprile 2009, n. 3755 e  dell'art.  4,  comma  4,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile  2009,  n.  3757,
opera presso la struttura del Commissario delegato  Presidente  della
regione Abruzzo senza soluzione di continuita'  a  decorrere  dal  1°
febbraio 2010. 
  5. Il Commissario delegato - Presidente della  regione  Abruzzo  e'
altresi' autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di
personale  di  cui  all'art.  6,  commi  2  e  3  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009.