Art. 5 1. La Struttura tecnica di missione e' composta fino ad un massimo di quindici unita' da personale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unita' possono essere assunte con contratti a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzo del personale comandato e del personale estraneo alla pubblica amministrazione avviene con modalita' di durata annuale e comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza. 2. Al personale della Struttura tecnica di missione, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, puo' essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite. Al personale dirigenziale applicato presso la Struttura tecnica di missione, ferma rimanendo la permanenza del trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza, e' riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento. 3. Al personale di cui al comma 2, ove non residente nella regione Abruzzo, e' altresi' corrisposto il trattamento di missione dal luogo della sede di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, fino al 31 marzo 2010. 4. Il contingente di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755 e dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo senza soluzione di continuita' a decorrere dal 1° febbraio 2010. 5. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo e' altresi' autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009.