Art. 7 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli  3,  4  e  5
quantificati in 3,5 milioni di euro, si  fa  fronte  con  le  risorse
disponibili di cui all'art. 7, comma 1 del  citato  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, che a tal fine vengono versate sulla contabilita'
speciale  del  Commissario  delegato  per  la  ricostruzione  di  cui
all'art. 1, comma 7, della presente ordinanza. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 comma 9  si  fa
fronte a valere sulle risorse della regione Abruzzo.