Art. 7 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 quantificati in 3,5 milioni di euro, si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che a tal fine vengono versate sulla contabilita' speciale del Commissario delegato per la ricostruzione di cui all'art. 1, comma 7, della presente ordinanza. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 comma 9 si fa fronte a valere sulle risorse della regione Abruzzo.