Art. 10 
 
  1. Per  consentire  con  la  massima  urgenza  la  rimozione  e  lo
smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici
del 6 aprile 2009, gia' censiti dall'Automobile Club dell'Aquila,  il
Commissario delegato di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 6 aprile 2009 e' autorizzato a  stipulare  una  apposita
convenzione con il medesimo ente. 
  2. I veicoli censiti, per i  quali  non  e'  stata  rilasciata  dai
proprietari entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  della
presente ordinanza, espressa volonta' al rientro in possesso, saranno
considerati «veicoli abbandonati» ai sensi  e  per  gli  effetti  del
regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460. 
  3. Nell'ambito della convenzione di cui al  comma  1,  l'Automobile
Club dell'Aquila provvede alla  rimozione  ed  allo  smaltimento  dei
veicoli di cui al comma  1  nonche'  al  rimborso  delle  spese  gia'
sostenute  dai  soggetti  che  hanno  provveduto  autonomamente  alla
rimozione,  allo  smaltimento  ed  alla  radiazione  dei  veicoli  di
proprieta' distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile
2009, nel limite massimo di 250 euro. 
  4. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  all'Automobile  Club
dell'Aquila e' attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti  di
parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e
certificato di proprieta', la competenza per la  presentazione  della
formalita' di richiesta di radiazione ai pubblici registri -  Ufficio
PRA e Motorizzazione civile -  sulla  base  di  un  elenco  analitico
predisposto a seguito del censimento. 
  5. L'annotazione della radiazione  avra'  efficacia  dal  6  aprile
2009. 
  6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  valutati  in  euro
80.000,00  si  provvede  a  carico  dell'art.   7,   comma   1,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.