Art. 10 1. Per consentire con la massima urgenza la rimozione e lo smaltimento dei veicoli distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, gia' censiti dall'Automobile Club dell'Aquila, il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 e' autorizzato a stipulare una apposita convenzione con il medesimo ente. 2. I veicoli censiti, per i quali non e' stata rilasciata dai proprietari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, espressa volonta' al rientro in possesso, saranno considerati «veicoli abbandonati» ai sensi e per gli effetti del regolamento del Ministero dell'interno del 22 ottobre 1999, n. 460. 3. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 1, l'Automobile Club dell'Aquila provvede alla rimozione ed allo smaltimento dei veicoli di cui al comma 1 nonche' al rimborso delle spese gia' sostenute dai soggetti che hanno provveduto autonomamente alla rimozione, allo smaltimento ed alla radiazione dei veicoli di proprieta' distrutti in conseguenza degli eventi sismici del 6 aprile 2009, nel limite massimo di 250 euro. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, all'Automobile Club dell'Aquila e' attribuita per i veicoli censiti anche se mancanti di parte o tutta la documentazione, come targhe, carta di circolazione e certificato di proprieta', la competenza per la presentazione della formalita' di richiesta di radiazione ai pubblici registri - Ufficio PRA e Motorizzazione civile - sulla base di un elenco analitico predisposto a seguito del censimento. 5. L'annotazione della radiazione avra' efficacia dal 6 aprile 2009. 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in euro 80.000,00 si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.