Art. 11 1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2009, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza dei Ministri dovra' fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro i due anni successivi. 2. All'art. 10, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009, dopo le parole «decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero in posizione di comando presso la medesima Struttura».