Art. 11 
 
  1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso
impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in
atto nella regione Abruzzo  il  personale,  dirigenziale  e  non,  in
servizio presso il Dipartimento della protezione civile  che,  al  31
dicembre 2009, non ha potuto fruire  delle  ferie  maturate  entro  i
periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi  12
e 13, dei rispettivi Contratti collettivi  nazionali  di  lavoro  del
comparto della Presidenza dei  Ministri  dovra'  fruirne  in  periodi
compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro  i
due anni successivi. 
  2.  All'art.  10,  comma  9,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile  2009,  dopo  le  parole
«decreto-legge 23 maggio 2008,  n.  90»  sono  aggiunte  le  seguenti
parole:  «ovvero  in  posizione  di  comando   presso   la   medesima
Struttura».