Art. 2 
 
  1. Al fine di consentire la  realizzazione,  in  termini  di  somma
urgenza, di moduli provvisori da destinare ad uso  ecclesiastico,  il
Commissario delegato provvede, con i poteri e  le  procedure  di  cui
all'art.  2  del  citato  decreto-legge  28  aprile  2009,   n.   39,
prescindendo dall'acquisizione del parere  di  cui  al  comma  3  del
medesimo art. 2, in considerazione del  carattere  di  provvisorieta'
dei predetti moduli e delle  connesse  opere  di  urbanizzazione  nei
territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,
nonche' avvalendosi delle deroghe di cui  all'art.  3  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1  valutati  in  euro  700.000,00
circa si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77.