Art. 2 1. Al fine di consentire la realizzazione, in termini di somma urgenza, di moduli provvisori da destinare ad uso ecclesiastico, il Commissario delegato provvede, con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, prescindendo dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 del medesimo art. 2, in considerazione del carattere di provvisorieta' dei predetti moduli e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in euro 700.000,00 circa si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.