Art. 3 
 
  1. All'art. 7  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente comma: «3-bis. I comuni,  entro  il  28  febbraio  2010,  il
comune dell'Aquila entro il 31 marzo 2010, individuano gli  aggregati
edilizi di cui al comma 3, per i quali  occorre  la  costituzione  di
consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle  porzioni
di aggregato, di dimensioni comunque  superiori  a  300  mq  lordi  a
terra, il comune redige  una  relazione  tecnica  ed  uno  schema  di
partizione che tengono conto anche delle eventuali  diversita'  degli
edifici  dell'aggregato  in  termini  di  danno   subito,   eta'   di
costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei  piani
e stato di manutenzione.». 
  2. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3820 del 12  novembre  2009,  le  parole:  «superfici
utili»  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:  «superfici  lorde
coperte». 
  3. Il comma  5  dell'art.  7,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre  2009,  e'  sostituito
dal seguente: «Il consorzio  resta  unico,  per  l'intero  aggregato,
anche se suddiviso in porzioni. Al fine di  assicurare  l'unitarieta'
del progetto, il rappresentante legale  del  Consorzio  individua  un
coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della
direzione lavori e del controllo  della  sicurezza,  che  operano  in
ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la  riparazione  o
ricostruzione   delle   singole    unita'    immobiliari    ricadenti
nell'aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta
la coerenza degli interventi sulle medesime unita'  con  il  progetto
dell'aggregato». 
  4. All'art. 7  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3820  del  12  novembre  2009,  sono  aggiunti  infine  i
seguenti commi: 
  «10. I comuni, entro il termine disposto all'art. 3-bis, pubblicano
sull'Albo  pretorio  e   sul   sito   internet   istituzionale,   con
periodicita' almeno settimanale, l'elenco  degli  aggregati  e  delle
eventuali partizioni gia' individuati. La  pubblicazione  vale  anche
quale invito ai proprietari ed ai titolari dei  diritti  reali  delle
unita'  immobiliari  degli  edifici  interessati  a  costituirsi   in
consorzio obbligatorio, entro venti giorni dalla pubblicazione stessa
(trenta per L'Aquila), con  la  nomina  del  relativo  rappresentante
legale, anche esterno, per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attivita'
riguardanti la completa attuazione degli interventi. Non e' richiesta
la  costituzione  del  consorzio  per  gli   aggregati   con   unita'
immobiliari appartenenti ad un unico  proprietario,  il  quale  resta
comunque vincolato al rispetto  della  disciplina  prevista  per  gli
interventi sugli aggregati.  In  alternativa  alla  costituzione  del
Consorzio obbligatorio, entro i predetti termini di  venti  o  trenta
giorni, tutti i  proprietari  rilasciano  apposito  atto  di  procura
speciale ad  un  unico  soggetto  per  lo  svolgimento  di  tutte  le
attivita' riguardanti la completa  attuazione  degli  interventi,  al
quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Sia la  procura
speciale  che  la  costituzione  del  consorzio   obbligatorio   sono
conferite  mediante  scrittura  privata  con   autenticazione   della
sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo delegato. 
  11.   L'individuazione   dell'aggregato   puo'   essere    proposta
direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica
che dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste  dal  comma
3-bis. La predetta  proposta  deve  essere  presentata  almeno  dieci
giorni prima della scadenza di cui al medesimo comma 3-bis, affinche'
il comune possa eventualmente concedere l'autorizzazione,  anche  con
modificazioni. Entro  venti  giorni  dalla  data  dell'autorizzazione
predetta (trenta per L'Aquila) deve essere costituito il consorzio, o
nominato il procuratore nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
comma 10. 
  12. Nei termini previsti al comma 10, al fine di non  ritardare  la
esecuzione dei lavori di  riparazione  e  ricostruzione  delle  parti
comuni, il comune puo' valutare, anche in via preventiva, le proposte
progettuali relative a interventi su singoli edifici di un  aggregato
e  autorizzare  espressamente  la  relativa  esecuzione  qualora  sia
dimostrata la compatibilita' complessiva dei singoli  interventi  con
riferimento alle finalita' di cui al  comma  3,  sulla  base  di  una
perizia tecnica,  redatta  dai  progettisti,  che  riguarda  l'intero
aggregato  e  le  relazioni  fra  i  singoli  edifici.  In  caso   di
valutazione positiva trova applicazione il disposto di cui  al  comma
6, purche' sia designato un  unico  coordinatore  dei  direttori  dei
lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d'opera. 
  13. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma  10  il  comune
previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito
internet istituzionale, entro  un  termine  di  quindici  giorni,  si
sostituisce ai proprietari inadempienti entro il  successivo  termine
di quindici giorni. Il potere  sostitutivo  del  comune  si  esercita
mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a
titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalita'  del
Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore
in  sostituzione  del  Consorzio  o  del  procuratore  speciale;   la
sostituzione si estende a tutte le attivita' preparatorie, connesse e
strumentali alla completa realizzazione degli interventi. 
  14.  Per  il  compenso  spettante  al  rappresentante  legale   del
consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica l'art.
8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3803 del 15 agosto 2009. 
  15. Al coordinatore dei  progettisti  e  dei  tecnici  responsabili
della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta
il compenso previsto dalla tariffa professionale per  la  figura  del
responsabile  unico  del   procedimento,   nell'ambito   dell'importo
complessivo ammesso a contributo. 
  16. Per superficie lorda complessiva coperta si  intende  la  somma
delle superfici calpestabili coperte delle unita' immobiliari e delle
parti comuni del fabbricato,  e  delle  superfici  occupate  da  muri
portanti, setti, tamponature e tramezzi. 
  17. Le domande di contributo per la  esecuzione  dei  lavori  negli
aggregati di cui al comma  3  devono  essere  presentate  dal  legale
rappresentante del  consorzio,  dal  procuratore  o  dal  commissario
nominato dal comune, entro centosessanta giorni  dalla  nomina  degli
stessi in caso di  aggregati  con  esito  peggiore  E,  ovvero  entro
novanta giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C. 
  18. Le domande di contributo per  la  riparazione  o  ricostruzione
delle singole unita' immobiliari ricadenti negli aggregati di cui  al
comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini
indicati al comma 17 per l'aggregato di  riferimento,  a  prescindere
dall'esito della singola unita' immobiliare. 
  19. Il Commissario  delegato  provvede,  con  apposito  decreto,  a
definire  le   disposizioni   regolamentari   che   disciplinano   la
costituzione ed il funzionamento dei Consorzi.».