Art. 3 1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. I comuni, entro il 28 febbraio 2010, il comune dell'Aquila entro il 31 marzo 2010, individuano gli aggregati edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di partizione che tengono conto anche delle eventuali diversita' degli edifici dell'aggregato in termini di danno subito, eta' di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani e stato di manutenzione.». 2. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, le parole: «superfici utili» sono sostituite dalle seguenti parole: «superfici lorde coperte». 3. Il comma 5 dell'art. 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, e' sostituito dal seguente: «Il consorzio resta unico, per l'intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l'unitarieta' del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unita' immobiliari ricadenti nell'aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime unita' con il progetto dell'aggregato». 4. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, sono aggiunti infine i seguenti commi: «10. I comuni, entro il termine disposto all'art. 3-bis, pubblicano sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, con periodicita' almeno settimanale, l'elenco degli aggregati e delle eventuali partizioni gia' individuati. La pubblicazione vale anche quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali delle unita' immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in consorzio obbligatorio, entro venti giorni dalla pubblicazione stessa (trenta per L'Aquila), con la nomina del relativo rappresentante legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attivita' riguardanti la completa attuazione degli interventi. Non e' richiesta la costituzione del consorzio per gli aggregati con unita' immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli interventi sugli aggregati. In alternativa alla costituzione del Consorzio obbligatorio, entro i predetti termini di venti o trenta giorni, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attivita' riguardanti la completa attuazione degli interventi, al quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Sia la procura speciale che la costituzione del consorzio obbligatorio sono conferite mediante scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo delegato. 11. L'individuazione dell'aggregato puo' essere proposta direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica che dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 3-bis. La predetta proposta deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al medesimo comma 3-bis, affinche' il comune possa eventualmente concedere l'autorizzazione, anche con modificazioni. Entro venti giorni dalla data dell'autorizzazione predetta (trenta per L'Aquila) deve essere costituito il consorzio, o nominato il procuratore nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 10. 12. Nei termini previsti al comma 10, al fine di non ritardare la esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti comuni, il comune puo' valutare, anche in via preventiva, le proposte progettuali relative a interventi su singoli edifici di un aggregato e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia dimostrata la compatibilita' complessiva dei singoli interventi con riferimento alle finalita' di cui al comma 3, sulla base di una perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguarda l'intero aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. In caso di valutazione positiva trova applicazione il disposto di cui al comma 6, purche' sia designato un unico coordinatore dei direttori dei lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d'opera. 13. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalita' del Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attivita' preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi. 14. Per il compenso spettante al rappresentante legale del consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica l'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009. 15. Al coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del responsabile unico del procedimento, nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a contributo. 16. Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unita' immobiliari e delle parti comuni del fabbricato, e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. 17. Le domande di contributo per la esecuzione dei lavori negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dal legale rappresentante del consorzio, dal procuratore o dal commissario nominato dal comune, entro centosessanta giorni dalla nomina degli stessi in caso di aggregati con esito peggiore E, ovvero entro novanta giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C. 18. Le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unita' immobiliari ricadenti negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini indicati al comma 17 per l'aggregato di riferimento, a prescindere dall'esito della singola unita' immobiliare. 19. Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi.».