Art. 4 1. Al fine di incentivare la ripresa dell'economia nella regione Abruzzo, gravemente compromessa dagli eventi sismici, le imprese operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, non sottoposte a procedure concorsuali e beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, possono richiedere entro il 31 dicembre 2010 agli enti finanziatori la rimodulazione del 50% del debito residuo in un nuovo finanziamento di durata non superiore a quindici anni, erogato a condizioni di mercato, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. 2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.