Art. 4 
 
  1. Al fine di incentivare la ripresa  dell'economia  nella  regione
Abruzzo, gravemente compromessa  dagli  eventi  sismici,  le  imprese
operanti, alla data del 6  aprile  2009,  nei  territori  dei  comuni
individuati ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  24
giugno  2009,  n.  77,  non  sottoposte  a  procedure  concorsuali  e
beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre  1983,
n. 700 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  alla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza, possono richiedere  entro  il
31 dicembre 2010 agli enti finanziatori la rimodulazione del 50%  del
debito residuo in un nuovo finanziamento di durata  non  superiore  a
quindici anni, erogato a  condizioni  di  mercato,  a  decorrere  dal
giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. 
  2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  derivano  oneri  a
carico del bilancio dello Stato.