Art. 5 
 
  1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per  l'autonoma
sistemazione  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del  9  aprile  2009  e
successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre
2010, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il  rientro
nell'abitazione e fermo restando quanto previsto dagli articoli 13  e
15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3827
del 27 novembre 2009. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  carico
dell'art. 7, comma 1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.