Art. 5 1. Il termine di scadenza del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 11, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010, salvo che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione e fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.