Art. 6 
 
  1. Per consentire il proseguimento delle attivita'  finalizzate  al
superamento dell'emergenza, il termine previsto all'art. 5, commi 2 e
2-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  n.
3771 del 19 maggio 2009 e successive modificazioni  ed  integrazioni,
e' prorogato al 30 giugno 2010. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel  limite  massimo  di  euro
500.000,00  si  provvede  a  carico  dell'art.  7,   comma   1,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.