Art. 6 1. Per consentire il proseguimento delle attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza, il termine previsto all'art. 5, commi 2 e 2-bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato al 30 giugno 2010. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 500.000,00 si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.