Art. 9 
 
  1. Il contributo di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  si  intende  cumulabile  con
l'agevolazione  di  cui  all'art.  3,  comma  1-bis,   del   medesimo
decreto-legge anche  quando  viene  concesso  con  la  modalita'  del
finanziamento  agevolato  garantito  dallo   Stato.   L'importo   del
finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi  dell'art.  3,  comma
3-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene  detratto  dall'importo
del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione  in  altro
sedime  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale
distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione  sostitutiva
dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'art. 3, comma  5,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790  del
9 luglio 2009. 
  2. Gli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti  di  cui
all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009,  sono  quelli
appartenenti  ad  edifici  che  hanno  subito  crollo  totale  oppure
parziale, anche di un solo piano o di una porzione superiore  al  25%
del volume totale dell'edificio e quelli per i quali la demolizione e
successiva ricostruzione e' piu' conveniente  della  riparazione  con
miglioramento sismico fino all'80% dell'adeguamento.  La  convenienza
viene dimostrata con perizia tecnica asseverata da depositare  presso
il comune ove  e'  ubicato  l'immobile.  Sono  esclusi  gli  immobili
oggetto di interventi di ripristino o riparazione. Il comune rilascia
le relative certificazioni,  con  attestazione  delle  anzidette  due
condizioni degli immobili, al fine della presentazione della  domanda
di subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, al netto  del
prezzo di cessione pagato da Fintecna S.p.A. e nel limite massimo  di
euro 150.000. 
  3. L'agevolazione di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge
39 del 2009 puo' riguardare anche i beni localizzati al di fuori  dei
territori dei comuni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  medesimo
decreto-legge, in presenza di un nesso di causalita' diretto  tra  il
danno subito e  l'evento  sismico,  comprovato  da  apposita  perizia
giurata, corredata  dalla  certificazione  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo. 
  4. Il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente,  con  la
contestuale  cessione  dei  diritti   di   proprieta'   sull'immobile
distrutto alla Fintecna S.p.A., ovvero alla societa' controllata e da
essa  indicata,  comporta  l'estinzione  dell'ipoteca  gravante   sul
medesimo immobile a garanzia del finanziamento. 
  5. I benefici di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge  39
del 2009 si applicano anche nell'ipotesi in cui l'importo del residuo
finanziamento preesistente sia superiore a 150.000 euro.  Laddove  il
debitore originario non possa o non intenda  versare  preventivamente
all'istituto finanziatore l'eventuale quota eccedente  il  limite  di
150.000 euro stabilito per il subentro dello Stato, configurandosi in
tale  fattispecie  un'ipotesi  di  estinzione  parziale  del   debito
residuo, il debitore originario rimarra' obbligato al rimborso  della
quota residua del debito. 
  6. I benefici di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in  cui
il finanziamento sia stato contratto da un  terzo  non  residente  in
favore del soggetto  residente,  proprietario  e  datore  di  ipoteca
dell'immobile distrutto. 
  7. Per consentire a Fintecna di provvedere al pagamento  per  conto
del Ministero dell'economia e delle finanze delle  rate  dei  residui
mutui in cui lo Stato e' subentrato e' autorizzata l'apertura  di  un
conto  corrente  infruttifero  di  tesoreria  centrale  intestato  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  sul  quale  tale  Ministero
mette a disposizione i mezzi finanziari occorrenti al rimborso  delle
rate di mutuo agli Istituti  finanziatori.  Fintecna  Immobiliare  e'
autorizzata a prelevare le somme per i  pagamenti  di  cui  sopra  in
prossimita' delle relative scadenze, nei tempi  tecnici  strettamente
necessari ad effettuare le relative operazioni di pagamento.