Art. 9 1. Il contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si intende cumulabile con l'agevolazione di cui all'art. 3, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge anche quando viene concesso con la modalita' del finanziamento agevolato garantito dallo Stato. L'importo del finanziamento in cui subentra lo Stato ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009 viene detratto dall'importo del finanziamento agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale distrutta, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009. 2. Gli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009, sono quelli appartenenti ad edifici che hanno subito crollo totale oppure parziale, anche di un solo piano o di una porzione superiore al 25% del volume totale dell'edificio e quelli per i quali la demolizione e successiva ricostruzione e' piu' conveniente della riparazione con miglioramento sismico fino all'80% dell'adeguamento. La convenienza viene dimostrata con perizia tecnica asseverata da depositare presso il comune ove e' ubicato l'immobile. Sono esclusi gli immobili oggetto di interventi di ripristino o riparazione. Il comune rilascia le relative certificazioni, con attestazione delle anzidette due condizioni degli immobili, al fine della presentazione della domanda di subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, al netto del prezzo di cessione pagato da Fintecna S.p.A. e nel limite massimo di euro 150.000. 3. L'agevolazione di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009 puo' riguardare anche i beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge, in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata, corredata dalla certificazione di cui al comma 2 del presente articolo. 4. Il subentro dello Stato nel finanziamento preesistente, con la contestuale cessione dei diritti di proprieta' sull'immobile distrutto alla Fintecna S.p.A., ovvero alla societa' controllata e da essa indicata, comporta l'estinzione dell'ipoteca gravante sul medesimo immobile a garanzia del finanziamento. 5. I benefici di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 39 del 2009 si applicano anche nell'ipotesi in cui l'importo del residuo finanziamento preesistente sia superiore a 150.000 euro. Laddove il debitore originario non possa o non intenda versare preventivamente all'istituto finanziatore l'eventuale quota eccedente il limite di 150.000 euro stabilito per il subentro dello Stato, configurandosi in tale fattispecie un'ipotesi di estinzione parziale del debito residuo, il debitore originario rimarra' obbligato al rimborso della quota residua del debito. 6. I benefici di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui il finanziamento sia stato contratto da un terzo non residente in favore del soggetto residente, proprietario e datore di ipoteca dell'immobile distrutto. 7. Per consentire a Fintecna di provvedere al pagamento per conto del Ministero dell'economia e delle finanze delle rate dei residui mutui in cui lo Stato e' subentrato e' autorizzata l'apertura di un conto corrente infruttifero di tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze sul quale tale Ministero mette a disposizione i mezzi finanziari occorrenti al rimborso delle rate di mutuo agli Istituti finanziatori. Fintecna Immobiliare e' autorizzata a prelevare le somme per i pagamenti di cui sopra in prossimita' delle relative scadenze, nei tempi tecnici strettamente necessari ad effettuare le relative operazioni di pagamento.