IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
                    dell'Amministrazione autonoma 
                        dei monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive  modificazioni,
sul monopolio dei sali e dei tabacchi; 
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive  modificazioni,
concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto  di
monopolio di Stato; 
  Vista  la  legge  10  dicembre   1975,   n.   724,   e   successive
modificazioni,   che   reca   disposizioni   sulla   importazione   e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati; 
  Vista la legge  13  maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento  alla
normativa comunitaria della disciplina  concernente  i  monopoli  del
tabacco lavorato e dei fiammiferi; 
  Vista la legge 7 marzo 1985, n.  76,  e  successive  modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
attuazione della direttiva  2001/37/CE  in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dalla  citata  legge  13
luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, e sono effettuati  in
relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le  ripartizioni
di cui alla tabella A), allegata al decreto  direttoriale  1°  luglio
2009, alle tabelle  B  e  D,  allegate  al  decreto  direttoriale  19
dicembre 2001 e successive integrazioni e alla tabella C, allegata al
decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni; 
  Viste le istanze con le quali  la  Philip  Morris  Italia  Srl,  la
Continental Tobacco Italy Srl, la Manifatture Sigaro Toscano Spa,  la
RJ Reynolds Italia Spa e la Gryson Nv  hanno  richiesto  l'iscrizione
nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato; 
  Viste le istanze con le quali la Imperial Tobacco  Italia  Srl,  la
International Tobacco Agency Srl, la Manifatture Sigaro Toscano Spa e
la Agio Cigars hanno chiesto di  variare  il  prezzo  di  vendita  di
alcune marche di tabacco lavorato; 
  Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari, allegata
al  citato  decreto  direttoriale  19  dicembre  2001  e   successive
integrazioni,  un  prezzo  per  kg  convenzionale  richiesto  per  la
variazione in tariffa di prodotti dalla Societa'  Manifatture  Sigaro
Toscano Spa; 
  Considerato che occorre procedere all'inserimento e alla variazione
dell'inserimento di alcune marche di tabacco lavorato in  conformita'
ai prezzi  richiesti  dalle  citate  Societa'  con  le  sopraindicate
istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella A) allegata  al
decreto  direttoriale  1°  luglio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009,  alla  tabella  B)  allegata  al
decreto direttoriale 19  dicembre  2001  e  successive  integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio  2002  e  alla
tabella  C  allegata  al  decreto  direttoriale  25  ottobre  2005  e
successive integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  255
del 2 novembre 2005; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le marche di tabacco lavorato di  seguito  indicate  sono  inserite
nelle seguenti tabelle di ripartizione, in  relazione  ai  rispettivi
prezzi di vendita richiesti dai fornitori: 
  
 

         Parte di provvedimento in formato grafico