IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente,  tra  l'altro,
le condizioni di esenzione per reddito dalla  compartecipazione  alla
spesa sanitaria; 
  Visto l'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del  decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41,  comma  6-ter  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il quale  prevede
che: 
    a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in
base al  reddito,  dalla  partecipazione  del  cittadino  alla  spesa
sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a  carico
del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro
il 30 settembre 2008, sono individuate le  modalita'  con  le  quali,
entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il  Ministero
del lavoro, della salute, delle politiche sociali e l'INPS mettono  a
disposizione del Servizio sanitario  nazionale,  tramite  il  sistema
della tessera  sanitaria,  le  informazioni  utili  a  consentire  la
verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito  del
cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma  16,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive  modificazioni  ed
integrazioni, individuando l'ultimo reddito  complessivo  del  nucleo
familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'art.
1, del decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993; 
    b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a)  sono  definite
le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso
l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza  del  diritto
all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo verifiche obbligatorie da parte  delle  aziende  sanitarie
locali delle informazioni rese dagli assistiti in  contrasto  con  le
informazioni rese disponibili al Servizio sanitario nazionale  e,  in
caso di accertata dichiarazione  mendace,  il  recupero  delle  somme
dovute  dall'assistito,  pena   l'esclusione   dello   stesso   dalla
successiva prescrivibilita' di ulteriori prestazioni di specialistica
ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che alla luce di quanto previsto dal  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, il citato art.  8,  comma  16,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, deve intendersi riferito al  reddito  ed  alla
composizione del nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione  dei
redditi relativa all'anno precedente a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto del Ministro della sanita', di  concerto
con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27  gennaio  1993,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni ed integrazioni  ed,  in  particolare,  il
comma 5-bis,  introdotto  dall'art.  1,  comma  810  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, il quale prevede il collegamento telematico in
rete dei medici prescrittori del Servizio sanitario  nazionale  e  la
ricetta elettronica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio  2008,
attuativo  del  comma  5-bis  del  citato  art.  50,  concernente  le
modalita' tecniche per il collegamento telematico in rete dei  medici
prescrittori  del  Servizio  sanitario   nazionale   e   la   ricetta
elettronica; 
  Visto il decreto 17 marzo 2008 del Ministero dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11  aprile  2008  ed,  in  particolare,
l'allegato 12 del disciplinare tecnico allegato al medesimo  decreto,
il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di  esenzione
dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente il  codice  di  protezione
dei dati personali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre  1971,
n. 1388, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
314, il quale  prevede  l'istituzione  del  casellario  centrale  dei
pensionati, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale  del
casellario centrale per la raccolta, la conservazione e  la  gestione
dei dati  e  degli  elementi  relativi  ai  titolari  di  trattamenti
pensionistici ed, in particolare, che tale  casellario  e'  tenuto  a
rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione  a  chiunque  sia
tenuto a documentare lo stato di pensionato; 
  Considerato  che,  al  fine  di  consentire   la   verifica   della
sussistenza del diritto all'esenzione per reddito  del  cittadino  in
base ai livelli di reddito di cui all'art. 8, comma 16,  della  legge
24 dicembre 1993, n. 537 inerenti i titolari di pensione al minimo  e
di  pensione  sociale,  l'INPS  mette  a  disposizione  del  Servizio
sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria,  gli
elenchi dei soggetti  titolari  di  pensione  sociale  o  di  assegno
sociale ovvero di pensione integrata al minimo risultanti  presso  il
casellario centrale dei pensionati; 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera c),  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  19
dicembre  2002,  n.  297,  laddove  la  definizione  di   «stato   di
disoccupazione» include la condizione del soggetto gia'  occupato  ed
attualmente privo di relazione di impiego,  che  sia  «immediatamente
disponibile  allo  svolgimento  ed  alla  ricerca   di   un'attivita'
lavorativa secondo modalita' definite con i  servizi  competenti»  di
cui alla successiva lettera g) del medesimo art. 1, comma 2; 
  Visto il decreto interministeriale  del  30  ottobre  2007  con  il
quale, in attuazione di quanto previsto  all'art.  1-bis  del  citato
decreto legislativo 19 dicembre 2000, n.  181,  come  modificato  dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e'  stato  adottato  il
modello di scheda anagrafico-professionale, che costituisce  la  base
delle informazioni il Sistema informativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, concernente testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Ritenuto  che,  nelle  more  della   piena   disponibilita'   delle
funzionalita'    del    citato    Sistema     informativo     lavoro,
l'autocertificazione  dello  stato  di  disoccupazione  debba  essere
fornita da parte dell'assistito e verificato  dall'Azienda  sanitaria
locale presso i servizi competenti sopra richiamati, di cui al citato
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art.
2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; 
  Visto altresi' l'art. 1, comma  1180  e  seguenti  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, di modifica dell'art. 9-bis del  decreto-legge
1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, concernente le informazioni che  i  datori  di
lavoro sono tenuti a comunicare ai servizi  competenti  relativamente
all'instaurazione, alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti
di lavoro; 
  Visto il decreto interministeriale  del  30  ottobre  2007  con  il
quale, al  fine  di  assicurare  l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del
Sistema informativo lavoro su tutto  il  territorio  nazionale,  sono
stati  definiti  gli  standard  e  le  regole  per  la   trasmissione
informatica delle comunicazioni di cui al citato art. 1, comma 1180 e
seguenti; 
  Visto l'art. 1, comma 23 della legge 23 agosto  2004,  n.  243,  il
quale prevede l'istituzione presso  l'INPS  del  casellario  centrale
delle  posizioni  previdenziali   attive,   per   la   raccolta,   la
conservazione e la gestione  dei  dati  e  delle  altre  informazioni
relative ai lavoratori attivi; 
  Considerato  che,  al  fine  di  consentire   la   verifica   della
sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in base ai  livelli
di reddito di cui all'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537 inerenti i cittadini che  non  sono  tenuti  a  presentare  la
dichiarazione dei redditi, l'INPS mette a disposizione delle  Aziende
sanitarie locali le specifiche funzionalita' di accesso al casellario
centrale delle posizioni previdenziali attive, limitatamente  a  tali
nominativi; 
  Visto il Codice  di  deontologia  medica,  approvato  dal  Comitato
centrale  della  federazione  nazionale  degli  ordini   dei   medici
chirurghi  e  degli  odontoiatri  in  data  16  dicembre  2006,   con
particolare riferimento agli articoli 9 e 10 concernenti  il  segreto
professionale e la documentazione e tutela dei dati; 
  Ritenuto che, nell'ambito dell'attuazione  delle  disposizioni  del
presente  decreto  in  ambito  regionale,  nelle  more  della   piena
disponibilita' a tutti i medici prescrittori delle funzionalita'  del
sistema informatico di cui  al  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il  Sistema  tessera  sanitaria
fornisce ai medesimi  medici  prescrittori  gli  elenchi  dei  propri
assistiti   con   l'indicazione   della   sussistenza   del   diritto
all'esenzione per reddito; 
  Sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta dell'8 aprile 2009; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 12 novembre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Controllo esenzioni per reddito 
 
  1. Ai fini  del  controllo  della  sussistenza  del  diritto  degli
assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria  in
base al  reddito  per  le  prestazioni  di  assistenza  specialistica
ambulatoriale per gli assistiti comunicati  dalle  Aziende  sanitarie
locali  e  dalle  regioni  al  Sistema  tessera  sanitaria  attuativo
dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  l'Agenzia   delle   entrate   rende
disponibile al Sistema tessera sanitaria l'accesso  in  lettura  alle
informazioni   contenute   in   uno   specifico   archivio   separato
dall'Anagrafe  tributaria  concernenti  il  reddito  complessivo  dei
nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 di cui all'art.
8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;  in  relazione  ai
nuclei familiari con reddito complessivo superiore al predetto valore
e' esclusivamente indicato tale  elemento  informativo.  Le  suddette
informazioni  sono  appositamente  elaborate  sulla  base  dei   dati
disponibili al  sistema  informativo  dell'anagrafe  tributaria,  con
riferimento al periodo di imposta il  cui  termine  di  presentazione
della dichiarazione dei redditi e' scaduto  nell'anno  immediatamente
precedente a quello di elaborazione delle informazioni. In assenza di
dichiarazione dei redditi, le predette informazioni sono riferite  ai
dati reddituali da lavoro dipendente  ed  assimilati  comunicati  dai
sostituti d'imposta. Sono altresi'  indicati  i  codici  fiscali  dei
soggetti risultanti componenti dei nuclei familiari e le relazioni di
parentela risultanti dalle dichiarazioni riferite al suddetto periodo
d'imposta. L'accesso alle informazioni di cui al  presente  comma  e'
reso disponibile entro centoventi giorni dalla data di  pubblicazione
del presente decreto ed a regime, per ciascun anno successivo,  entro
il termine di  cui  all'art.  79,  comma  1-sexies,  lettera  a)  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni. 
  2. Ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'INPS entro  centoventi  giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto  ed  a  regime,  per
ciascun anno successivo, entro il termine di cui all'art.  79,  comma
1-sexies, lettera a)  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e
successive modificazioni, rende  disponibile  al  Servizio  sanitario
nazionale, tramite il Sistema tessera sanitaria, l'accesso in lettura
alle informazioni contenute in uno specifico flusso  concernente  gli
elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale nonche'
gli elenchi dei titolari di pensione integrata al minimo  di  cui  al
casellario centrale dei pensionati istituito ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  31  dicembre  1971,  n.   1388,   come
modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. 
  3. Il Sistema tessera sanitaria sulla base dei dati di cui ai commi
1 e 2, secondo le modalita' previste dall'art. 50  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni  dalla  legge
24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni e
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo  2008,
nonche' attraverso specifiche funzionalita' di interrogazione: 
    a) seleziona, previa verifica  delle  eventuali  incongruenze,  i
soli  nuclei  familiari  sulla  base  delle  soglie  di  reddito,  di
condizione di pensionato e di eta' di cui all'art. 8, comma 16, della
legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni per i soli soggetti  assistiti  dal  Servizio  sanitario
nazionale; 
    b) associa ad ogni singolo assistito dei nuclei familiari di  cui
alla  lettera  a),  il  codice  di  esenzione  di  cui   al   decreto
ministeriale 17 marzo 2008 citato nelle premesse; 
    c) rende disponibile, annualmente, entro  quindici  giorni  dalla
disponibilita' dei dati di cui ai commi 1 e 2, ai medici prescrittori
del SSN e alle Aziende sanitarie locali le informazioni di  cui  alla
lettera b); 
    d) provvede a cancellare dai propri archivi  le  informazioni  di
cui ai commi 1 e 2. 
  4. Ai medici di medicina generale e ai pediatri  di  libera  scelta
che non dispongono delle funzionalita' di cui al comma 3, nelle  more
della  piena   disponibilita'   delle   funzionalita'   del   sistema
informatico di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 marzo 2008,  l'Azienda  sanitaria  locale  di  competenza
provvede a fornire, direttamente ad ogni medico, su supporto cartaceo
o magnetico, secondo le modalita'  idonee  a  garantire  il  rispetto
della riservatezza e tutela dei dati, le informazioni di cui al comma
3, lettera c), inerenti l'elenco dei propri assistiti con  un  codice
di esenzione per reddito idoneo  a  non  rivelare  la  condizione  di
esenzione. Tale elenco resta nella  sola  disponibilita'  del  medico
prescrittore. Con riferimento agli altri medici prescrittori che  non
dispongono delle funzionalita' di cui al comma 3, le informazioni  di
cui al comma 3, lettera c) sono rilevate dalla  prescrizione  che  ha
originato  l'accesso  al  medesimo  prescrittore,  ovvero,   per   le
prestazioni in accesso diretto, dalla ricevuta di accettazione  della
prestazione, nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  5. All'atto della prescrizione su ricettario del Servizio sanitario
nazionale di prestazioni di assistenza  specialistica  ambulatoriale,
il  medico  prescrittore,   su   richiesta   dell'assistito,   rileva
l'eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi del comma 4
relativo al medesimo assistito,  lo  comunica  all'interessato  e  lo
riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un
segno la casella contrassegnata  dalla  lettera  «N»  presente  sulla
ricetta. L'assistito puo' richiedere informazioni  circa  la  propria
posizione in merito al diritto all'esenzione  per  reddito  recandosi
presso l'Azienda sanitaria locale di  competenza,  sulla  base  delle
comunicazioni regionali di cui all'art. 2. 
  6. Qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto  all'esenzione
per reddito in difformita' con le informazioni di cui al comma 5,  e'
tenuto a recarsi presso l'Azienda sanitaria locale di competenza e  a
richiedere  l'apposito  certificato  provvisorio  di  esenzione   per
reddito. A fronte  di  tale  richiesta  l'Azienda  sanitaria  locale,
tramite le specifiche funzionalita' messe a disposizione dal  Sistema
tessera sanitaria, rilascia all'assistito il certificato  provvisorio
nominativo di esenzione per reddito,  valido  per  l'anno  solare  in
corso, che riporta il codice di esenzione da  apporre  sulla  ricetta
del Servizio sanitario  nazionale.  L'assistito  puo'  richiedere  il
certificato nominativo di  cui  al  presente  comma  per  ognuno  dei
componenti  il  nucleo  familiare  di  appartenenza  aventi   diritto
all'esenzione per reddito. 
  7. Il certificato provvisorio nominativo di esenzione,  di  cui  al
comma 6, viene rilasciato dall'Azienda sanitaria locale,  tramite  le
specifiche funzionalita' messe a  disposizione  dal  Sistema  tessera
sanitaria, solo a seguito di presentazione  da  parte  dell'assistito
di: 
    a) autocertificazione del diritto all'esenzione per  reddito  con
riferimento al reddito complessivo ed al  nucleo  familiare  riferito
all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni; 
    b) autocertificazione della condizione di percettore di  pensione
integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di  assegno  sociale
ovvero dello stato di disoccupazione, con l'indicazione del  servizio
competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del citato  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art.  2  del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 presso il quale  risulta
registrato, e il  contestuale  impegno  dell'assistito  a  comunicare
tempestivamente la data di cessazione dello stato di  disoccupazione,
che comportera' la perdita dell'esenzione prevista; 
    c)  dichiarazione  della  consapevolezza  delle  conseguenze   di
carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni,  nonche'  la
consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attivera' il successivo
controllo della veridicita' della dichiarazione resa; 
    d) acquisizione, all'atto dell'autocertificazione, di copia di un
documento di identita' in corso di validita'. 
  8. Per gli assistiti di cui al  comma  6,  il  medico  prescrittore
trascrive sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale il codice di
esenzione riportato sul certificato provvisorio di  cui  al  medesimo
comma 6. 
  9.  Le  strutture  di  erogazione  di  prestazioni  di   assistenza
specialistica ambulatoriale riconoscono l'esenzione per reddito  solo
in presenza del relativo codice di  esenzione  riportato  dal  medico
sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale e inviano  al  Sistema
tessera sanitaria, per ogni prestazione erogata, anche l'informazione
relativa al ticket non pagato. 
  10. Le Aziende  sanitarie  locali,  nel  rispetto  delle  norme  in
materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo n. 196
del 30  giugno  2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
operano i controlli ai sensi degli articoli 43 e 71 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da  concludersi
entro 6 mesi dal momento in cui sono resi disponibili i dati  di  cui
al comma 3, lettera c): 
    a) sul contenuto di tutte le autocertificazioni  per  reddito  di
cui al comma 7, accedendo, tramite il Sistema tessera sanitaria, alle
informazioni di cui al  comma  3,  lettera  c)  riferite  al  periodo
d'imposta rilevante ai fini del  rilascio  del  predetto  certificato
provvisorio, attraverso le funzionalita' rese disponibili al Servizio
sanitario nazionale, ovvero,  limitatamente  alle  autocertificazioni
per reddito non riscontrabili fra i dati di cui al comma  3,  lettera
c), accedendo alle  informazioni,  rese  disponibili  dall'INPS,  del
casellario  centrale  delle  posizioni   previdenziali   attive,   in
relazione alle soglie di reddito di cui all'art. 8, comma  16,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
    b) sulle autocertificazioni dello stato di disoccupazione di  cui
al comma 7, richiedendone,  nelle  more  della  piena  disponibilita'
delle funzionalita' del Sistema informativo lavoro,  la  verifica  ai
servizi competenti, di cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  g)  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall'art.
2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e ne comunichera'
gli esiti al Sistema tessera sanitaria. 
  11. Ove i controlli di cui al comma 10  evidenzino  l'insussistenza
del diritto all'esenzione per  reddito,  l'Azienda  sanitaria  locale
comunica   all'assistito   l'elenco    delle    prestazioni    fruite
indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente
ammontare della quota di  partecipazione  alla  spesa  a  carico  del
cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale,  assegnando  un
termine non inferiore a trenta giorni e non superiore  a  120  giorni
dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  entro  il   quale
provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda sanitaria  locale
la documentazione comprovante quanto dichiarato. L'Azienda  sanitaria
locale comunica altresi' all'assistito che,  decorso  inutilmente  il
predetto termine gli sara' inibito l'accesso a nuove  prestazioni  di
specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale
fino all'atto della regolazione del debito pregresso,  in  attuazione
di quanto previsto dall'art. 79 del comma  1-sexies  lettera  b)  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  12. Ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al  comma  11,
l'Azienda  sanitaria  locale  si  avvale  delle  funzionalita'   rese
disponibili dal Sistema tessera sanitaria. Con successivo decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del lavoro della salute e delle politiche sociali, sono  definite  le
modalita' per il recupero, da parte delle aziende  sanitarie  locali,
delle somme dovute  dall'assistito  ovvero  per  il  riscontro  della
documentazione presentata dall'assistito di cui al  comma  11  e  per
l'eventuale   esclusione   dalla   prescrivibilita'   di    ulteriori
prestazioni di specialistica  ambulatoriale  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale, tenuto  conto  delle  disposizioni  inerenti  la
sicurezza e la riservatezza dei dati di cui al decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
  13. Con riferimento alle prestazioni  di  assistenza  specialistica
ambulatoriale, nelle regioni per le  quali  risultano  stipulati  gli
accordi di cui all'art. 2, non si applicano le  disposizioni  di  cui
all'art. 8,  comma  16  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla parte in
cui stabiliscono che le esenzioni  connesse  ai  livelli  di  reddito
operano su dichiarazione dell'interessato o di un  suo  familiare  da
apporre sulla ricetta. 
  14.  I  dati  sono  trattati  secondo  i  principi  di  necessita',
pertinenza e non eccedenza, nell'osservanza del  decreto  legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.