Art. 5 
 
  L'esecuzione delle operazioni relative al  collocamento  dei  buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente  decreto  e'  affidata  alla
Banca d'Italia. 
  I rapporti tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in  parola  sono  regolati
dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data  10
marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004. 
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara' riconosciuta agli operatori  una  provvigione  di  collocamento
dello  0,20%,  calcolata  sull'ammontare  nominale  sottoscritto,  in
relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione
sulle sottoscrizioni della clientela. 
  Detta provvigione verra' corrisposta, per il  tramite  della  Banca
d'Italia, all'atto del versamento presso la  sezione  di  Roma  della
Tesoreria  provinciale  dello  Stato  del  controvalore  dei   titoli
sottoscritti. 
  L'ammontare della provvigione sara' scritturato  dalle  sezioni  di
Tesoreria fra i «pagamenti da  regolare»  fara'  carico  ad  apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze   per   l'anno   finanziario   2010,
corrispondente al capitolo 2247 (unita' previsionale di base  26.1.5;
codice gestionale 109), dello  stato  di  previsione  per  l'anno  in
corso.