Art. 14 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  il  completamento  delle   iniziative
necessarie al definitivo rientro nell'ordinario, il  termine  di  cui
all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri n. 3764 del 6 maggio 2009 e' ulteriormente prorogato sino al
30 giugno 2010.