Art. 16 1. Nell'ambito degli interventi concernenti le linee metropolitane, i corridoi della mobilita', i sistemi innovativi di trasporto e il trasporto pubblico in sede propria, nonche' delle relative opere connesse e complementari, ivi incluse quelle compensative e integrative, da realizzarsi nella citta' di Roma, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2009, n. 3747, come modificata dall'ordinanza 28 maggio 2009, n. 3774 e successive modifiche e integrazioni, provvede ad assicurare, in tutte le operazioni di progettazione e di esecuzione, la spedita definizione delle procedure e delle attivita' di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici di competenza degli uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali e delle connesse funzioni di competenza del comune di Roma. 2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, in particolare: a) assicura, nelle fasi della progettazione e della realizzazione delle opere pubbliche, anche, ove occorra, sostituendosi agli organi ordinariamente competenti, la speditezza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure inerenti le funzioni di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici, provvedendo a che gli uffici garantiscano la massima speditezza e collaborazione nello svolgimento delle relative attivita'; b) assicura che gli uffici si pronunzino su ogni istanza volta a garantire la prosecuzione della progettazione e dell'esecuzione dei lavori presentata dalla stazione appaltante, dal concessionario o, su delega di questi, dall'impresa esecutrice dei lavori, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'istanza. Decorso tale termine, il Commissario puo' provvedere in via sostitutiva ad istanza del soggetto interessato entro e non oltre dieci giorni dalla riproposizione dell'istanza da parte del soggetto interessato, che fa constare l'inerzia serbata dagli uffici. Decorso tale termine gli interventi possono essere realizzati fatte salve le eventuali successive prescrizioni tecniche per la loro effettuazione adottate dal Commissario delegato; c) definisce, sentiti gli organi ordinariamente competenti, rigorose modalita' e tempi massimi di svolgimento di ricerche, saggi e scavi archeologici, in modo da favorire la tempestivita' nella realizzazione delle opere nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale. 3. Per l'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 95, 96 e 165, comma 10; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 46, 49, 50, 52, 55, 55-bis, 56, 57-bis, 59, 62, 63, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 104, 120, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141-bis, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 155. 4. All'art. 1, comma 10, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009 dopo le parole «un'indennita'» e' aggiunta la seguente parola: «mensile». 5. Nell'espletamento delle iniziative previste dal presente articolo, il Commissario delegato e' altresi' autorizzato ad avvalersi di due consulenti a cui potra' essere riconosciuto un compenso mensile in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 25% del trattamento economico complessivo lordo in godimento, con oneri posti a carico dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009.