Art. 16 
 
  1. Nell'ambito degli interventi concernenti le linee metropolitane,
i corridoi della mobilita', i sistemi innovativi di  trasporto  e  il
trasporto pubblico in sede  propria,  nonche'  delle  relative  opere
connesse  e  complementari,  ivi  incluse   quelle   compensative   e
integrative, da realizzarsi nella  citta'  di  Roma,  il  Commissario
delegato di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 12 marzo 2009, n. 3747, come  modificata  dall'ordinanza  28
maggio 2009, n. 3774 e successive modifiche e integrazioni,  provvede
ad  assicurare,  in  tutte  le  operazioni  di  progettazione  e   di
esecuzione, la spedita definizione delle procedure e delle  attivita'
di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e
paesaggistici di competenza degli uffici del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali e delle connesse funzioni  di  competenza  del
comune di Roma. 
  2. Il Commissario delegato di cui al comma 1, in particolare: 
    a) assicura, nelle fasi della progettazione e della realizzazione
delle opere pubbliche, anche, ove occorra, sostituendosi agli  organi
ordinariamente competenti, la speditezza, l'efficienza e  l'efficacia
delle procedure inerenti le funzioni di tutela dei beni archeologici,
storici, artistici, architettonici e paesaggistici, provvedendo a che
gli uffici garantiscano la massima speditezza e collaborazione  nello
svolgimento delle relative attivita'; 
    b) assicura che gli uffici si pronunzino su ogni istanza volta  a
garantire la prosecuzione della progettazione e  dell'esecuzione  dei
lavori presentata dalla stazione appaltante, dal concessionario o, su
delega di  questi,  dall'impresa  esecutrice  dei  lavori,  entro  il
termine perentorio di  trenta  giorni  a  decorrere  dal  ricevimento
dell'istanza. Decorso tale termine, il Commissario puo' provvedere in
via sostitutiva ad istanza del soggetto interessato entro e non oltre
dieci giorni dalla riproposizione dell'istanza da parte del  soggetto
interessato, che fa constare l'inerzia serbata dagli uffici.  Decorso
tale termine gli interventi possono essere realizzati fatte salve  le
eventuali successive prescrizioni tecniche per la loro  effettuazione
adottate dal Commissario delegato; 
    c)  definisce,  sentiti  gli  organi  ordinariamente  competenti,
rigorose modalita' e tempi massimi di svolgimento di ricerche,  saggi
e scavi archeologici, in modo  da  favorire  la  tempestivita'  nella
realizzazione delle opere nel rispetto delle esigenze di  tutela  del
patrimonio culturale. 
  3. Per l'attuazione del presente articolo, il Commissario  delegato
e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica
motivazione,  a  derogare,  nel  rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario, alle sotto elencate disposizioni: 
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  articoli  95,  96  e
165, comma 10; 
    decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 12, 19,  21,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 45, 46,  49,  50,
52, 55, 55-bis, 56, 57-bis, 59, 62, 63, 88, 89, 90, 95, 96,  97,  98,
104, 120, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 141-bis, 143, 145,  146,
148, 150, 152, 153, 155. 
  4.  All'art.  1,  comma  10,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3747 del  12  marzo  2009  dopo  le  parole
«un'indennita'» e' aggiunta la seguente parola: «mensile». 
  5.  Nell'espletamento  delle  iniziative  previste   dal   presente
articolo,  il  Commissario  delegato  e'  altresi'   autorizzato   ad
avvalersi di due consulenti  a  cui  potra'  essere  riconosciuto  un
compenso mensile in deroga all'art. 24  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni,  pari
al 25% del trattamento economico complessivo lordo in godimento,  con
oneri posti a carico dell'art. 4 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009.