Art. 17 
 
  1. Al  comma  1  dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio  2009,  dopo  le  parole
«Conte di Troia» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle attivita'
di bonifica della discarica Pariti 1 liquami». 
  2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  di  quanto  disposto  dal
comma 1 si provvede, nella misura di 10.000.000,00 di  euro,  con  le
risorse disponibili sui residui di stanziamento del  Programma  18.9,
capitolo 7503 PG1 del bilancio del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  3. All'art. 2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3793 del  24  luglio  2009  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «il Commissario delegato  provvede»  sono
sostituite dalle seguenti «il Commissario  delegato  ed  il  soggetto
attuatore provvedono»; 
    b) al comma 3 le parole «il Commissario delegato e'  autorizzato»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «il  Commissario  delegato  ed  il
soggetto attuatore sono autorizzati», e dopo le  parole  «convenzioni
gia' esistenti» sono aggiunte le parole «sottoscritte dal Commissario
delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003,
stipulando all'occorrenza specifici atti aggiuntivi.»; 
    c) al comma  4,  dopo  le  parole  «delle  aziende  pubbliche  di
servizi» sono aggiunte le parole «fino ad un massimo di 5 unita' alle
quali   si   applicano   le   disposizioni   previste   dall'art.   5
dell'ordinanza di protezione civile n. 2557 del 30 aprile 1997»; 
    d) il comma 2 e' cosi' sostituito: 
  «2.  L'approvazione  del  Commissario  delegato  o   del   soggetto
attuatore dei progetti relativi alle attivita'  di  cui  all'art.  1,
comma   1,   costituisce   dichiarazione   di   pubblica    utilita',
indifferibilita' e urgenza dell'intervento  e  sostituisce,  ad  ogni
effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni  e  le  concessioni  di
competenza di organi statali, regionali, provinciali  e  comunali,  e
costituisce,  ove  occorra,  variante  allo   strumento   urbanistico
generale». 
  «2-bis.  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e  per   le   eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi di  cui  alla  presente  ordinanza,  il  Commissario
delegato o il soggetto attuatore, una  volta  emesso  il  decreto  di
occupazione  d'urgenza  provvedono,  prescindendo   da   ogni   altro
adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del  verbale
d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di  due
testimoni.». 
  4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3793 del 24 luglio  2009  e'  apportata  la  seguente
modifica: alla lettera  d),  dopo  il  numero  «48»  e'  aggiunto  il
seguente numero «49».