Art. 17 1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009, dopo le parole «Conte di Troia» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle attivita' di bonifica della discarica Pariti 1 liquami». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede, nella misura di 10.000.000,00 di euro, con le risorse disponibili sui residui di stanziamento del Programma 18.9, capitolo 7503 PG1 del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «il Commissario delegato provvede» sono sostituite dalle seguenti «il Commissario delegato ed il soggetto attuatore provvedono»; b) al comma 3 le parole «il Commissario delegato e' autorizzato» sono sostituite dalle seguenti «il Commissario delegato ed il soggetto attuatore sono autorizzati», e dopo le parole «convenzioni gia' esistenti» sono aggiunte le parole «sottoscritte dal Commissario delegato ex ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003, stipulando all'occorrenza specifici atti aggiuntivi.»; c) al comma 4, dopo le parole «delle aziende pubbliche di servizi» sono aggiunte le parole «fino ad un massimo di 5 unita' alle quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 2557 del 30 aprile 1997»; d) il comma 2 e' cosi' sostituito: «2. L'approvazione del Commissario delegato o del soggetto attuatore dei progetti relativi alle attivita' di cui all'art. 1, comma 1, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'intervento e sostituisce, ad ogni effetto, i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale». «2-bis. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato o il soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvedono, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.». 4. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3793 del 24 luglio 2009 e' apportata la seguente modifica: alla lettera d), dopo il numero «48» e' aggiunto il seguente numero «49».