Art. 19 1. Per consentire l'espletamento delle attivita' connesse alla chiusura dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania il personale in servizio presso le strutture di missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale, ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o corrispondenti nonche' il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero assegnato al dispositivo di sicurezza del capo del Dipartimento della protezione civile, nominato Sottosegretario di Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del sopra citato decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' mantenuto in servizio fino al 28 febbraio 2010. 2. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3768 del 13 maggio 2009, dopo le parole «decreto-legge n. 90/2008» sono aggiunte le seguenti: «anche nelle more della costituzione del predetto Organo di vigilanza».