Art. 19 
 
  1. Per consentire  l'espletamento  delle  attivita'  connesse  alla
chiusura dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella  regione
Campania il personale in servizio presso le strutture di missione  di
cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
con  contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  con
contratto a  tempo  determinato,  anche  di  qualifica  dirigenziale,
ovvero in posizione di comando, fuori ruolo o corrispondenti  nonche'
il personale in servizio presso gli uffici di diretta  collaborazione
ovvero  assegnato  al  dispositivo  di   sicurezza   del   capo   del
Dipartimento della protezione  civile,  nominato  Sottosegretario  di
Stato, incaricato ai sensi dell'art. 1, comma  3,  del  sopra  citato
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, e' mantenuto in servizio fino al
28 febbraio 2010. 
  2. All'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3768  del  13  maggio   2009,   dopo   le   parole
«decreto-legge n. 90/2008» sono aggiunte le  seguenti:  «anche  nelle
more della costituzione del predetto Organo di vigilanza».