Art. 2 
 
  1. Al fine di assicurare la piu' proficua coerenza e  sinergia  tra
le iniziative ed attivita'  amministrazioni  interessate,  il  nucleo
operativo, istituito ai sensi dell'art. 4,  comma  1,  dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e
successive modificazioni ed  integrazioni,  oltre  alle  attribuzioni
derivanti dalla medesima ordinanza, costituisce anche segreteria  per
il coordinamento interministeriale delle attivita'  nazionali,  anche
in consessi internazionali, riguardanti le  infrastrutture  critiche,
alle dipendenze funzionali del Consigliere  militare  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
  2. In conseguenza di quanto disposto  dal  comma  1  il  Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al capo
del Dipartimento della protezione civile  nei  rapporti  contrattuali
posti in essere ai sensi dell'art. 4,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del  28  marzo  2003  e
successive modificazioni ed integrazioni.