Art. 2 1. Al fine di assicurare la piu' proficua coerenza e sinergia tra le iniziative ed attivita' amministrazioni interessate, il nucleo operativo, istituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle attribuzioni derivanti dalla medesima ordinanza, costituisce anche segreteria per il coordinamento interministeriale delle attivita' nazionali, anche in consessi internazionali, riguardanti le infrastrutture critiche, alle dipendenze funzionali del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al capo del Dipartimento della protezione civile nei rapporti contrattuali posti in essere ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.