Art. 21 
 
  1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in  essere  nello
stabile monumentale del Palazzo di  Brera  ubicato  nella  citta'  di
Milano, inserito dal Comitato  dei  Ministri,  nella  seduta  del  27
novembre  2009,  nell'ambito   delle   iniziative   necessarie   allo
svolgimento  del  grande  evento  relativo   al   150°   Anniversario
dell'Unita' d'Italia, ed al  fine  di  provvedere  ad  assicurare  la
fruizione di talune funzioni attualmente ivi allocate, il dott. Mario
Resca e'  nominato  Commissario  delegato.  Il  Commissario  delegato
provvede, in particolare, ad armonizzare, nell'ambito di una costante
azione di coordinamento, le attivita' organizzative di competenza  di
ogni istituzione pubblica e  privata  coinvolta  nell'iniziativa,  al
fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui ai  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2007 e 15  giugno
2007. 
  2. Per l'espletamento delle  iniziative  di  cui  al  comma  1,  il
Commissario delegato si avvale  di  uno  o  piu'  soggetti  attuatori
nonche' di consulenti tecnici, e provvede a nominare un  soggetto  di
elevata e comprovata professionalita' con funzioni di  direttore  dei
lavori. Tale soggetto puo' anche essere esterno all'amministrazione. 
  3. Il Commissario delegato di cui  al  comma  1  e'  autorizzato  a
richiedere  l'apertura  di  una  apposita  contabilita'  speciale  al
medesimo intestata. 
  4. Al Commissario delegato e' attribuito un compenso pari a  quello
spettante al direttore dei lavori. 
  5. Il Commissario delegato e' autorizzato ad attribuire ai soggetti
di cui al  comma  2,  con  proprio  provvedimento,  d'intesa  con  il
Ministro per i beni e le attivita'  culturali,  un  compenso  per  le
attivita' espletate, non superiore al  50%  di  quello  spettante  al
direttore dei lavori. 
  6. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministero per  i
beni e le attivita'  culturali  e'  autorizzato  a  trasferire  sulla
contabilita' speciale di  cui  al  comma  3  le  risorse  finanziarie
all'uopo individuate. 
  7. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono  autorizzati
a reperire e trasferire al Commissario  delegato  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 3 eventuali risorse finanziarie pubbliche  e
private per consentire la realizzazione degli interventi  di  cui  al
comma 1. 
  8. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  ed  in  particolare  per
l'approvazione dei progetti e delle iniziative rientranti  nella  sua
competenza,  il  Commissario  delegato  puo'  indire,  ove   ritenuto
necessario, apposite conferenze di servizi, convocandole  con  almeno
sette giorni di preavviso. Qualora  alla  conferenza  di  servizi  il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato  assente,
o, comunque, non dotato di  adeguato  potere  di  rappresentanza,  la
conferenza  delibera  prescindendo  da  tali  elementi.  Il  dissenso
manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato  e
recare, a pena  di  non  ammissibilita',  le  specifiche  indicazioni
ritenute  necessarie  ai  fini  dell'assenso.  In  caso  di  motivato
dissenso  espresso  da  una  amministrazione  preposta  alla   tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico od alla  tutela  della  salute  dei  cittadini,  la
determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed  integrazioni,
ad apposita delibera del Consiglio dei  Ministri  da  assumere  entro
sette giorni dalla richiesta. Le determinazioni della  conferenza  di
servizi costituiscono, ove  occorra,  variante  alle  previsioni  dei
vigenti strumenti urbanistici. I pareri, i visti ed i nulla-osta  che
si dovessero rendere necessari, anche successivamente alle conferenze
di servizi, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, devono essere  resi  dalle  amministrazioni  competenti
entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine  non
siano  resi,  si  intendono  inderogabilmente  acquisiti  con   esito
positivo. 
  9. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono  posti  a  carico
della contabilita' speciale di cui al comma 3. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Milano, 30 dicembre 2009 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi