Art. 8 
 
  1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3818  del  3  novembre  2009,  dopo  le  parole:  «e'
autorizzato a stipulare» sono aggiunte  le  seguenti  parole:  «,  in
deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  ed
all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 
  2. Al medesimo art. 4,  comma  1,  le  parole:  «determinandone  il
compenso fino ad un massimo di 28.000,00 lordi su  base  annua»  sono
sostituite dalle seguenti parole: «parametrandone  il  compenso  alla
misura del 75% del trattamento annuo lordo spettante ad un  dirigente
di II fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
oltre al rimborso delle documentate spese di  viaggio  dal  luogo  di
residenza ai luoghi connessi agli  eventi  in  rassegna,  nonche'  di
soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i
dirigenti dello Stato».