Art. 8 1. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3818 del 3 novembre 2009, dopo le parole: «e' autorizzato a stipulare» sono aggiunte le seguenti parole: «, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». 2. Al medesimo art. 4, comma 1, le parole: «determinandone il compenso fino ad un massimo di 28.000,00 lordi su base annua» sono sostituite dalle seguenti parole: «parametrandone il compenso alla misura del 75% del trattamento annuo lordo spettante ad un dirigente di II fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre al rimborso delle documentate spese di viaggio dal luogo di residenza ai luoghi connessi agli eventi in rassegna, nonche' di soggiorno e vitto nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato».