Art. 9 
 
  1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3824
del 25 novembre 2009; sono apportate le seguenti modifiche: 
    alla fine del comma 3  dell'art.  3  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «con  oneri  a  carico  delle  risorse  finanziarie  all'uopo
disponibili ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3309 del
2003, n. 3339 del 2004, n. 3405 del 2005, n. 3495 del 2005,  n.  3610
del 2007,  n.  3709  del  2008  e  n.  3734  del  2009  e  successive
modificazioni»; 
    all'art. 4, comma 4, le parole: «, fino al 31 dicembre  dell'anno
successivo» sono sostituite dalle seguenti parole:  «,  entro  i  due
anni successivi»; 
    all'art. 5, comma 1, dopo le parole:  «pubblica  incolumita'  nel
territorio regionale,» sono aggiunte le seguenti parole: «l'Assessore
regionale  alla  Protezione  civile,  in  qualita'   di   Commissario
delegato»; 
    all'art. 5, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
  «4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo,
la Protezione civile della  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
effettua anche  la  sorveglianza  fisica  del  territorio,  a  tutela
dell'incolumita'  e  della  sicurezza  della  popolazione  regionale,
mediante l'utilizzo  di  sistemi  elettronici  ed  elettro-ottici  di
visione e ripresa, acquisiti sulla base di quanto  previsto  all'art.
6; per il perseguimento degli obiettivi di protezione civile  di  cui
al presente articolo, i soggetti  aggiudicatari  delle  gare  europee
provvedono in deroga alle modalita' di cui agli articoli 2, 3, 9, 11,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e  27  della  legge  9
luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed integrazioni»; 
    all'art. 6 sono aggiunte le seguenti disposizioni:  «articoli  2,
3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 e  27  della
legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modifiche ed  integrazioni,
e articoli 28, 46 e 47 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163, e successive modifiche e integrazioni».