Art. 2 
 
 
                  Modalita' e tempi di trasmissione 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano  mettono  a
disposizione del nuovo sistema informativo sanitario, le informazioni
relative agli eventi sentinella verificatesi dal 1° Gennaio  2009  ed
alle denuncie dei sinistri presentate a partire dal 1 luglio 2009. 
  2. Le informazioni relative alla scheda  A  dell'evento  sentinella
devono essere trasmesse dalle regioni e province autonome di Trento e
di  Bolzano  al  verificarsi  dell'evento   stesso   o   al   momento
dell'acquisizione dell'informazione da parte degli  organi  preposti;
le informazioni relative alla scheda B dell'evento sentinella  devono
essere trasmesse dalle regioni e province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano entro quarantacinque giorni solari dalla validazione da parte
delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della scheda
A. 
  3. Le informazioni  relative  alla  denuncia  dei  sinistri  devono
essere trasmesse annualmente dalle regioni  e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  al
periodo di riferimento. 
  4. Le specifiche tecniche dei flussi informativi  sono  disponibili
sul sito internet del Ministero della salute, anche in attuazione  di
quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82,   e   successive    modificazioni,    concernente    il    codice
dell'amministrazione digitale. 
  5. Eventuali integrazioni o modifiche ai flussi  informativi,  alle
regole  di  acquisizione  e   di   controllo,   alle   modalita'   di
trasmissione,  saranno  concordate  con  il  comitato  tecnico  delle
regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la sicurezza  del
paziente e successivamente rese disponibili con le medesime modalita'
previste nel comma 3 del presente articolo. 
  6. Il Ministero congiuntamente all'Age.nas e  al  Comitato  tecnico
delle regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per  la
sicurezza del paziente, procedera' a cadenza  annuale  alla  verifica
dei contenuti informativi  e  ad  un  eventuale  aggiornamento  degli
stessi.