Art. 3 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Al fine di agevolare il  recepimento  del  presente  decreto  da
parte di tutte le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  e'  prevista  la  possibilita'  di  adeguare  il  contenuto
informativo  del  flusso  in  ingresso,   relativo   solamente   alla
componente della  denuncia  dei  sinistri,  entro centottanta  giorni
dalla pubblicazione del presente decreto. 
  2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le
regioni e province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  intendono
avvalersi delle possibilita' di cui al comma 1, trasmettono un  piano
finalizzato  all'adeguamento  dei  propri  sistemi  informativi   che
consenta l'alimentazione del SIMES secondo le specifiche indicate nel
presente decreto.