Art. 4 
 
 
       Termini per la messa a disposizione delle informazioni 
 
  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono
a  disposizione  le  informazioni  relative  al  flusso   informativo
inerente gli eventi sentinella e le denunce di sinistri nei termini e
secondo  le  modalita'  previste   nel   disciplinare   tecnico   che
costituisce parte integrante del presente decreto.