Art. 4 Termini per la messa a disposizione delle informazioni 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione le informazioni relative al flusso informativo inerente gli eventi sentinella e le denunce di sinistri nei termini e secondo le modalita' previste nel disciplinare tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.