Art. 5 
 
 
                       Ritardi ed inadempienze 
 
  1. Nel confermare la previsione di cui  all'art.  2,  comma  1,  in
ordine alla decorrenza, dal 1° gennaio 2011 il conferimento dei dati,
nelle modalita' e nei  contenuti  di  cui  al  presente  decreto,  e'
ricompresso fra gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni  per
l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi
dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 23 marzo 2005 e
successive integrazioni e modifiche.