Art. 6 
 
 
                           Accesso ai dati 
 
  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali
- Settore salute - Direzione generale della programmazione sanitaria,
dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di  sistema
ha completo accesso al Sistema per  le  elaborazioni  finalizzate  al
monitoraggio degli eventi sentinella. 
  2. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha completo
accesso al Sistema per le elaborazioni  finalizzate  al  monitoraggio
della denuncia dei sinistri. 
  3. Sono immediatamente autorizzate all'accesso ai dati  di  propria
competenza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.