Art. 7 Diffusione dei dati 1. Le informazioni desunte dai suddetti flussi informativi verranno diffuse con modalita' aggregate dall'Osservatorio nazionale degli eventi sentinella e dall'Osservatorio nazionale sui sinistri e polizza assicurative, sentito il Comitato tecnico delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per la sicurezza del paziente. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data di pubblicazione. Roma, 11 dicembre 2009 Il vice Ministro: Fazio