Art. 7 
 
 
                         Diffusione dei dati 
 
  1. Le informazioni desunte dai suddetti flussi informativi verranno
diffuse con modalita'  aggregate  dall'Osservatorio  nazionale  degli
eventi  sentinella  e  dall'Osservatorio  nazionale  sui  sinistri  e
polizza assicurative, sentito il Comitato  tecnico  delle  regioni  e
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  la  sicurezza  del
paziente. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed   entrera'   in   vigore   dalla   data   di
pubblicazione. 
    Roma, 11 dicembre 2009 
 
                                              Il vice Ministro: Fazio