Art. 2 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Le procedure telematiche  di  cui  all'art.  3-bis  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese agli  agenti  della
riscossione per tutte le trascrizioni, iscrizioni ed  annotazioni  da
essi richieste ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, con le modalita' previste dal decreto  del
Presidente della  Repubblica  18  agosto  2000,  n.  308,  in  quanto
compatibili, nonche' secondo le disposizioni contenute  nel  presente
provvedimento.