Art. 2 Disposizioni generali 1. Le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono estese agli agenti della riscossione per tutte le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni da essi richieste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, in quanto compatibili, nonche' secondo le disposizioni contenute nel presente provvedimento.