Art. 3 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. La trasmissione telematica ha ad oggetto: 
    a) la nota di trascrizione, a norma  dell'art.  2659  del  codice
civile e secondo quanto previsto dall'art. 555, comma 2,  del  codice
di procedura civile, dell'avviso di vendita di cui  all'art.  78  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  del  1973   per
l'esecuzione del pignoramento immobiliare; 
    b) la nota di iscrizione  di  ipoteca,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2839 del codice civile, nei casi di  cui  all'art.  77  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; 
    c) la richiesta di cancellazione,  con  la  relativa  domanda  di
annotazione  delle  ipoteche  e  dei  pignoramenti,  prevista   dagli
articoli 47 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  602
del 1973. 
  2. Con successivo  provvedimento  interdirigenziale  del  direttore
dell'Agenzia del territorio,  di  concerto  con  il  Ministero  della
giustizia, sono stabilite le modalita' di trasmissione del titolo per
via telematica. Fino all'emanazione di tale provvedimento resta fermo
l'obbligo  per  gli  agenti  della  riscossione  di   presentare   al
conservatore, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a)  e
b), il titolo in forma cartacea.