Art. 3 Oggetto 1. La trasmissione telematica ha ad oggetto: a) la nota di trascrizione, a norma dell'art. 2659 del codice civile e secondo quanto previsto dall'art. 555, comma 2, del codice di procedura civile, dell'avviso di vendita di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 per l'esecuzione del pignoramento immobiliare; b) la nota di iscrizione di ipoteca, secondo quanto previsto dall'art. 2839 del codice civile, nei casi di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973; c) la richiesta di cancellazione, con la relativa domanda di annotazione delle ipoteche e dei pignoramenti, prevista dagli articoli 47 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 2. Con successivo provvedimento interdirigenziale del direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite le modalita' di trasmissione del titolo per via telematica. Fino all'emanazione di tale provvedimento resta fermo l'obbligo per gli agenti della riscossione di presentare al conservatore, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a) e b), il titolo in forma cartacea.