Art. 4 
 
 
                Utilizzo delle procedure telematiche 
 
  1. Le procedure  telematiche  di  cui  all'art.  2  possono  essere
utilizzate dagli agenti della riscossione a decorrere dal 15  gennaio
2010. 
  2. Con successivo  provvedimento  interdirigenziale  dei  direttori
delle Agenzie delle entrate e del  territorio,  di  concerto  con  il
Ministero della giustizia, e' stabilita la  data  a  decorrere  dalla
quale le procedure telematiche sono rese obbligatorie.