Art. 4 Utilizzo delle procedure telematiche 1. Le procedure telematiche di cui all'art. 2 possono essere utilizzate dagli agenti della riscossione a decorrere dal 15 gennaio 2010. 2. Con successivo provvedimento interdirigenziale dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, e' stabilita la data a decorrere dalla quale le procedure telematiche sono rese obbligatorie.