Art. 5 Abilitazione al sevizio telematico di trasmissione 1. Gli agenti della riscossione sono abilitati all'utilizzo del servizio telematico di cui al presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le modalita' indicate nei commi successivi. 2. Ai fini di cui al comma 1, le societa' di cui all'art. 3, commi 7 e 29-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, inviano all'Agenzia del territorio, tramite il rappresentante legale, idoneo titolo autenticato nelle forme di legge da cui risulti l'identita' e la qualita' dei rappresentanti competenti ad individuare gli utenti della procedura telematica. Con le medesime modalita' e' comunicata la cessazione della funzione. 3. Il rappresentante trasmette per via telematica all'Agenzia del territorio l'elenco degli utenti da abilitare alla sottoscrizione e alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3. 4. L'Agenzia del territorio abilita gli utenti individuati nell'elenco di cui al comma 3 e comunica per via telematica al rappresentante e all'utente l'avvenuta abilitazione. 5. Nelle medesime forme sono comunicati all'Agenzia del territorio i nominativi degli utenti per i quali e' revocata l'abilitazione alla sottoscrizione e alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3.