Art. 5 
 
 
         Abilitazione al sevizio telematico di trasmissione 
 
  1. Gli agenti della riscossione  sono  abilitati  all'utilizzo  del
servizio telematico di cui al  presente  provvedimento  nel  rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
secondo le modalita' indicate nei commi successivi. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le societa' di cui all'art. 3,  commi
7 e 29-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  inviano
all'Agenzia del territorio, tramite il rappresentante legale,  idoneo
titolo autenticato nelle forme di legge da cui risulti l'identita'  e
la qualita' dei rappresentanti competenti ad individuare  gli  utenti
della procedura telematica. Con le medesime modalita'  e'  comunicata
la cessazione della funzione. 
  3. Il rappresentante trasmette per via telematica  all'Agenzia  del
territorio l'elenco degli utenti da abilitare alla  sottoscrizione  e
alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3. 
  4.  L'Agenzia  del  territorio  abilita  gli   utenti   individuati
nell'elenco di cui al comma  3  e  comunica  per  via  telematica  al
rappresentante e all'utente l'avvenuta abilitazione. 
  5. Nelle medesime forme sono comunicati all'Agenzia del  territorio
i nominativi degli utenti per i quali e' revocata l'abilitazione alla
sottoscrizione e alla trasmissione dei documenti di cui all'art. 3.