Art. 4 
 
 
              Contenimento del rischio delle operazioni 
                         di ristrutturazione 
 
  Al fine di ridurre i rischi  connessi  ad  eventuali  inadempimenti
delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali  operazioni
saranno  concluse  solo  con  istituzioni  finanziarie   di   elevata
affidabilita'. 
  Nel valutare il merito del credito delle predette  istituzioni,  si
terra' conto della valutazione espressa dalle principali  agenzie  di
rating. 
  Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega,  il  «Direttore
della Direzione II», firmera' gli accordi relativi alle operazioni di
ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie. 
  Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso  anticipato
di  titoli  saranno  ammessi   a   partecipare   esclusivamente   gli
«Specialisti in titoli di Stato».