Art. 6 
 
 
              Decreti di approvazione e di accertamento 
 
  I decreti di  approvazione  degli  accordi  citati  nei  precedenti
articoli 4 e  5  nonche'  quelli  di  accertamento  dell'esito  delle
operazioni di gestione del  debito  pubblico,  verranno  firmati  dal
direttore generale del Tesoro o per sua delega dal  «Direttore  della
Direzione II».