Art. 10 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fino all'adozione di  disposizioni  sanzionatorie  specifiche  e
fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le  violazioni  di
cui al presente decreto si adottano,  ove  applicabili,  le  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  dal  decreto   legislativo   30
settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
109 e successive modifiche.