Art. 10 Sanzioni 1. Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.