Art. 11 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
    il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 2003; 
    il decreto 29 aprile 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004; 
    il decreto 4 giugno  2004  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2004; 
    il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007; 
    il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entrera' in vigore il  giorno  successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
italiana. 
    Roma, 10 novembre 2009 
 
                                                    Il Ministro: Zaia 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 
Ufficio di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 4, foglio n. 247