Art. 11 Abrogazioni 1. Sono abrogati: il decreto 14 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 22 dicembre 2003; il decreto 29 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 31 maggio 2004; il decreto 4 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 21 giugno 2004; il decreto 10 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 18 ottobre 2007; il decreto 5 febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2009 Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 247