Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 come modificato dal regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009; b) «frantoio», l'impresa che esercita l'attivita' di molitura delle olive; c) «impresa di condizionamento», l'impresa che procede al confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini; d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; e) «Ufficio dell'ICQRF», l'Ufficio del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio; f) «AGEA», AGEA - Coordinamento; g) «zona geografica», il nome geografico di un territorio corrispondente ad uno o piu' Stati membri, alla Comunita', ad uno o piu' Paesi terzi; h) «origine», l'indicazione della zona geografica nella quale sono state raccolte le olive e in cui e' situato il frantoio nel quale e' estratto l'olio.