Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a)  «regolamento»,  il  regolamento  (CE)  n.   1019/2002   della
Commissione del 13 giugno 2002 come modificato dal  regolamento  (CE)
n. 182/2009 della Commissione del 6 marzo 2009; 
    b) «frantoio», l'impresa che  esercita  l'attivita'  di  molitura
delle olive; 
    c)  «impresa  di  condizionamento»,  l'impresa  che  procede   al
confezionamento degli oli extravergini di oliva e degli oli di  oliva
vergini; 
    d) «ICQRF», Dipartimento dell'Ispettorato centrale  della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari; 
    e)   «Ufficio    dell'ICQRF»,    l'Ufficio    del    Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   competente   per
territorio; 
    f) «AGEA», AGEA - Coordinamento; 
    g)  «zona  geografica»,  il  nome  geografico  di  un  territorio
corrispondente ad uno o piu' Stati membri, alla Comunita', ad  uno  o
piu' Paesi terzi; 
    h) «origine», l'indicazione della  zona  geografica  nella  quale
sono state raccolte le olive e in cui  e'  situato  il  frantoio  nel
quale e' estratto l'olio.