Art. 4 Designazione dell'origine 1. La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento. 2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1 del regolamento, non puo' essere utilizzata per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva». 3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in conformita' dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso l'indicazione sull'etichetta di: a) miscela di oli di oliva comunitari; b) miscela di oli di oliva non comunitari; c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari. La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla documentazione di accompagnamento. 4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista di piu' Stati membri o Paesi terzi, un nome di una regione geografica piu' grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e 5 del regolamento. 5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere alla reale zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui e' situato il frantoio nel quale e' stato estratto l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.