Art. 4 
 
 
                      Designazione dell'origine 
 
  1. La designazione dell'origine degli «oli extra vergini di  oliva»
e degli  «oli  di  oliva  vergini»  figura  attraverso  l'indicazione
sull'etichetta del nome  geografico  di  uno  Stato  membro  o  della
Comunita' o di un Paese terzo  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento. 
  2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art. 4, paragrafo  1
del regolamento, non puo' essere utilizzata  per  «olio  di  oliva  -
composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini»  e  per
«olio di sansa di oliva». 
  3. La designazione dell'origine di cui al comma 1,  in  conformita'
dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento, nel caso di  miscele
di oli di oliva (sia extra vergini che vergini) non  estratti  in  un
unico  Stato  membro  o  Paese  terzo,  figura  a  seconda  dei  casi
attraverso l'indicazione sull'etichetta di: 
    a) miscela di oli di oliva comunitari; 
    b) miscela di oli di oliva non comunitari; 
    c) miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari. 
  La  stessa  indicazione   deve   essere   riportata   anche   sulla
documentazione di accompagnamento. 
  4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, possono
essere  sostituite  con  altri   riferimenti   che   forniscono   una
informazione analoga, come, ad esempio, Unione europea, una lista  di
piu' Stati membri o Paesi terzi, un nome di  una  regione  geografica
piu' grande di un Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva
zona geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 e  5
del regolamento. 
  5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non  deve  trarre
in inganno il  consumatore  e  deve  corrispondere  alla  reale  zona
geografica nella quale le olive sono  state  raccolte  e  in  cui  e'
situato il frantoio nel quale e'  stato  estratto  l'olio,  ai  sensi
dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento.