Art. 5 
 
 
                           Iscrizione SIAN 
 
  1. Per la tutela delle indicazioni dell'origine in etichetta di cui
ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente decreto, per  le  imprese  di
condizionamento e' fatto obbligo registrarsi in un  apposito  elenco,
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 
  2. Fatte salve le disposizioni nazionali  e  locali  relative  alla
gestione delle attivita' di confezionamento degli oli  di  oliva,  e'
fatto obbligo alle imprese registrate nell'elenco di cui al  comma  1
di comunicare al SIAN l'inizio  e  la  cessazione  dell'attivita'  di
confezionamento. 
  3. Le imprese riconosciute ai sensi del  regolamento  n.  1019/2002
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  confluiscono
automaticamente nell'elenco di cui al comma 1. 
  4.  Per  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto, i frantoi devono essere registrati nel  Sistema  informativo
agricolo nazionale - SIAN - ai sensi dell'art. 3 del decreto 4 luglio
2007. 
  5. L'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  -  AGEA,  quale
organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno  2005,  definisce,  d'intesa
con l'ICQRF, la  disciplina  delle  informazioni  che  devono  essere
fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli  altri  operatori  di
filiera interessati in relazione alle finalita' del presente decreto,
nonche' le modalita' di registrazione e di controllo  delle  medesime
informazioni nel SIAN. 
  6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all'ICQRF e alle regioni
le informazioni concernenti la  gestione  dell'elenco  delle  imprese
registrate, nonche' i dati e le informazioni contemplate all'art. 7 e
8 del presente decreto. 
  7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni professionali e di
categoria, le informazioni aggregate  concernenti  l'attivita'  delle
imprese registrate.