Art. 5 Iscrizione SIAN 1. Per la tutela delle indicazioni dell'origine in etichetta di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 4 del presente decreto, per le imprese di condizionamento e' fatto obbligo registrarsi in un apposito elenco, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). 2. Fatte salve le disposizioni nazionali e locali relative alla gestione delle attivita' di confezionamento degli oli di oliva, e' fatto obbligo alle imprese registrate nell'elenco di cui al comma 1 di comunicare al SIAN l'inizio e la cessazione dell'attivita' di confezionamento. 3. Le imprese riconosciute ai sensi del regolamento n. 1019/2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto, confluiscono automaticamente nell'elenco di cui al comma 1. 4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, i frantoi devono essere registrati nel Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN - ai sensi dell'art. 3 del decreto 4 luglio 2007. 5. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, definisce, d'intesa con l'ICQRF, la disciplina delle informazioni che devono essere fornite dai titolari dei frantoi oleari e dagli altri operatori di filiera interessati in relazione alle finalita' del presente decreto, nonche' le modalita' di registrazione e di controllo delle medesime informazioni nel SIAN. 6. Il SIAN rende disponibili al Ministero, all'ICQRF e alle regioni le informazioni concernenti la gestione dell'elenco delle imprese registrate, nonche' i dati e le informazioni contemplate all'art. 7 e 8 del presente decreto. 7. Il SIAN rende accessibili alle organizzazioni professionali e di categoria, le informazioni aggregate concernenti l'attivita' delle imprese registrate.